Il 30 giugno, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una Raccomandazione che prevede una revoca graduale delle restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali verso l'UE per l’elenco dei Paesi contenuto nel documento. Sulla base dei criteri e delle condizioni stabiliti nella Raccomandazione, a partire dal 1º luglio gli Stati membri dovrebbero avviare la revoca delle restrizioni di viaggio alle frontiere esterne per le persone residenti nei seguenti 15 Paesi:
- Algeria
- Australia
- Canada
- Georgia
- Giappone
- Montenegro
- Marocco
- Nuova Zelanda
- Ruanda
- Serbia
- Corea del Sud
- Thailandia
- Tunisia
- Uruguay
- Cina (ma in maniera conforme al principio di reciprocità)
Tra i criteri previsti per definire i Paesi terzi con cui riaprire i confini sono presi in considerazione la situazione epidemiologica e le misure di contenimento, comprese le distanze fisiche, nonché ulteriori valutazioni economiche e sociali. Nello specifico, per quanto riguarda la situazione epidemiologica, i Paesi terzi elencati devono soddisfare i seguenti requisiti:
- una soglia vicina o inferiore a 16 persone contagiate su 100 mila abitanti nelle ultime 2 settimane;
- la tendenza dei nuovi casi a partire dal giorno della riapertura delle frontiere esterne e se questa tendenza è stabile o in diminuzione rispetto alle ultime 2 settimane;
- la risposta complessiva alla pandemia da parte di questi Stati non membri, tenendo conto delle informazioni disponibili su aspetti quali i test, il monitoraggio, la ricerca di contatti, il blocco, l'elaborazione e i meccanismi di notifica.
L'elenco dei Paesi terzi dovrebbe essere riesaminato ogni due settimane e, se del caso, aggiornato dal Consiglio previe strette consultazioni con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sui criteri sopra indicati.
Ricordiamo che la raccomandazione del Consiglio non è uno strumento giuridicamente vincolante e pertanto le autorità possono, in totale trasparenza, procedere solo progressivamente alla revoca delle restrizioni di viaggio nei confronti dei Paesi elencati. In ogni caso, uno Stato membro non dovrebbe decidere di revocare le restrizioni di viaggio per gli Stati che non figurano nell'elenco prima che sia stata presa una decisione coordinata.
Ingresso in Italia
Per quanto riguarda l’ingresso in Italia, si riepilogano di seguito le condizioni e limitazioni così come aggiornate in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 30/06/2020:
- sono liberamente consentiti gli spostamenti da/per gli Stati UE, gli Stati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. Non è necessario giustificare i motivi del viaggio né sottoporsi a isolamento domiciliare al rientro (purché non si sia stati in un Paese diverso da quelli sopra indicati nei 14gg precedenti l’ingresso in Italia, altrimenti sussiste l’obbligo di isolamento fiduciario di 14gg) – rif. art. 6 del DPCM 11/06/2020;
- dal 1° al 14 luglio 2020 sono consentiti senza giustificare i motivi del viaggio ma con obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14gg. gli spostamenti da/per: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Rep. di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay – rif. artt. 4 e 5 del DPCM 11/06/2020;
- Sono ancora vietati gli spostamenti da/per Paesi diversi da quelli finora elencati, se non per comprovati motivi di lavoro, salute, assoluta necessità, rientro a domicilio/residenza/abitazione, studio. È inoltre richiesto l’isolamento domiciliare di 14gg. ed è necessario inoltre compilare apposita autodichiarazione sui motivi dello spostamento utilizzando il format disponibile al seguente link
L’isolamento fiduciario dopo l’ingresso in Italia, nei casi in cui resta obbligatorio, inizia immediatamente dopo l’ingresso in Italia: è consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa/luogo dell’isolamento e durante il tragitto non è consentito usare mezzi pubblici diversi da quello utilizzato per entrare in Italia. È consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. È consentito il transito aeroportuale. Ricordiamo infine che tra le eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario rientrano:
- equipaggio di mezzi di trasporto e personale viaggiante;
- lavoratori transfrontalieri in ingresso/uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;
- personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 120h (5gg);
- breve permanenza in Italia (fino a 120h totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza.
Rivolgersi a
Taskforce Coronavirus: Claudia Salvini (cell. 335/791 7071 – salvini@ali.legnano.mi.it)