Il 15 giugno è entrato in vigore il DPCM dell'11 giugno 2020 che(agli articoli 4, 5 e 6)aggiorna le norme relativeagli ingressi, transiti, soggiorni di breve durata in Italia ed agli spostamenti da e per l'estero, modificando in parte le prescrizioni del DPCM del 17 maggio scorso (Nostra circolare n. 353 del 20 maggio 2020).
Il nuovo DPCM, che resterà in vigore fino al 14 luglio 2020:
- conferma che non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione Europea, gli Stati parte dell'accordo di Schengen, il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano (art. 6, co. 1);
- prevede che, fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, restando in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 6, co. 2).
Conseguentemente, fino al 30 giugno, i soggetti che rientrano in Italia da Stati diversi da quelli di cui al punto 1 o che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia sono soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni (previa autodichiarazione al vettore con l’indicazione dei motivi del viaggio, comunicazione di ingresso al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente – anche da parte di chi entra in Italia con mezzo proprio). Sono tuttavia esonerati dall’obbligo di quarantena/isolamento fiduciario, tra gli altri:
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l’equipaggio dei mezzi di trasporto;
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il personale viaggiante;
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il personale sanitario in ingresso in Italia;
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i lavoratori transfrontalieri;
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il personale di imprese ed enti aventi sede (legale o secondaria) in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (col nuovo DPCM la trasferta può, sin dalla programmazione, avere una durata di 120 ore e non più di 72 eventualmente prorogate di ulteriori 48);
- chiunque faccia ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e per un periodo non superiore a 120 ore.
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