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Coronavirus ed esecuzione dei contratti commerciali internazionali - Nota di Confindustria

Per sostenere le imprese che hanno difficoltà a rispettare le scadenze contrattuali a causa degli effetti dell’epidemia, il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese ha attribuito a sei Camere di Commercio cinesi di import ed export la competenza a rilasciare i certificati di “forza maggiore” (cfr. nostra Circolare n. 72 del 17/02/2020). Tali certificati, rilasciati a fronte della produzione di adeguata documentazione da parte dell’operatore richiedente, dovrebbero esonerare le imprese da responsabilità in caso di inadempimento o ritardo imputabile alla diffusione dell’epidemia.

 

L’efficacia di tali certificati nell’ambito dei contratti commerciali internazionali e, in un’ottica più generale, la riconducibilità della diffusione dello stesso Coronavirus a una causa di forza maggiore idonea a sollevare da responsabilità la parte inadempiente, non sono tuttavia automatiche.

Esse dipendono, infatti, dal contenuto della c.d. “clausola di forza maggiore” eventualmente inserita nel contratto e, in ogni caso, dal concetto di causa di forza maggiore ai sensi della legge applicabile al rapporto contrattuale.

 

Confindustria ha elaborato pertanto una Nota informativa (in allegato) che fornisce un’analisi dell'impatto derivante dalle misure di emergenza che contrastano il Coronavirus sull'esecuzione dei contratti commerciali internazionali, alla luce della legge applicabile al contratto ed al concetto di clausola di forza maggiore.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).