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Coronavirus - Divieto di ingresso e transito per viaggiatori provenienti dall'India

Con l’Ordinanza del 25 Aprile 2021 il Ministro della Salute ha disposto, fino al 12 maggio, il divieto di ingresso e di transito in Italia per le persone che nei 14 giorni antecedenti all’ingesso hanno soggiornato o transitato in India.

L’ingresso e il traffico aereo cono consentiti a condizione che i soggetti non presentino sintomi di Covid-19 e si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • Residenza in Italia anteriore alla data dell’Ordinanza
  • Ingresso per raggiungere domicilio residenza di figli minori, coniuge, parte di unione civile
  • Ingressi autorizzati dal Ministero della Salute per inderogabili motivi di necessità

In questi casi, e fermi restando gli obblighi di dichiarazione, l’ingresso e il traffico aereo dall’India sono consentiti con obbligo di esibire certificato di esito negativo di tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti all’imbarco, di effettuare altro tampone all’arrivo in aeroporto o presso l’ATS competente al massimo entro 48 ore dall’ingresso, di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni e di effettuare un tampone al termine della quarantena.

L’ingresso è altresì consentito, previa autorizzazione del Ministero della Salute o secondo protocolli sanitari validati dall’Autorità Sanitaria, nelle situazioni previste dall’ Art. 51, comma 7, lettere f), m) e n) del DPCM 2 Marzo 2021, previo obbligo di esibire certificato di esito negativo di tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco ed obbligo di effettuare altro tampone all’arrivo in aeroporto o presso l’ATS di riferimento al massimo entro 48 ore dall’arrivo in Italia, cioè:

  1. ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
  2. personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
  3. funzionari e agli agenti dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, personale diplomatico, militare, Forze di Polizia, Vigili del fuoco.

Sono previste anche eccezioni e una disciplina particolare per l’equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di merci e persone. Le disposizioni di cui al 1 comma sul divieto di ingresso dall’India non si applicano ai voli, anche indiretti, iniziati non oltre il giorno della pubblicazione dell’Ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).