Con Circolare del 28 giugno 2021 il Ministero della Salute fornisce i primi chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e del loro uso in ambito transfrontaliero, nonché in materia di Digital Passenger Locator Form. In particolare, vengono illustrare le modalità con cui le autorità preposte ai controlli devono verificare la correttezza e validità delle Certificazioni per poter fare ingresso in Italia.
Come noto, a partire dal 1° luglio 2021 sono in vigore i Regolamenti UE n. 2021/953 e 2021/954 in materia di EU Digital Covid Certificate, che prevedono la possibilità di spostarsi nell’Unione Europea mediante la presentazione di una Certificazione COVID-19 emessa in forma cartacea o digitale, in almeno due lingue e con un QR code attestante:
- L’avvenuta vaccinazione anti COVID-19 oppure
- La guarigione dal COVID-19 oppure
- L’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare
Fino al 12 agosto ci sarà un periodo di transizione in cui sarà tuttavia possibile accettare certificati in un formato non conforme a quanto stabilito dai Regolamenti europei a condizione che contengano le informazioni indicate dagli stessi.
Il Ministero ricorda che i controlli delle certificazioni digitali Covid rilasciate ai sensi del DL 52 del 22/4/2021 e dei Regolamenti UE n. 2021/953 e 2021/954 devono essere effettuati dai vettori al momento dell’imbarco del passeggero sul mezzo di trasporto, ma possono essere eseguite anche all’arrivo in Italia da parte di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, come ad es. la Polizia di frontiera.
Trattandosi di obblighi di legge si raccomanda l’osservanza puntuale delle norme che disciplinano gli spostamenti verso l’Italia e si sottolinea la necessità, per le Autorità preposte ai controlli, di accertare che il viaggiatore rispetti i requisiti per poter entrare nel nostro Paese pena l’applicazione di sanzioni.
Certificati rilasciati da Paesi extra UE
In merito alle certificazioni rilasciate da Stati non UE (Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti), le stesse potranno essere accettate se redatte in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e contenenti i seguenti dati:
- Identificativo della persona
- Informazioni sul tipo di vaccino e data/e di somministrazione
I vaccini ad oggi accettati in Italia ai fini dell’ingresso da Paesi dell’elenco C, Canada, Giappone e Stati Uniti sono:
Digital Passenger Locator Form
La Circolare ricorda che per tutti coloro che fanno ingresso in Italia è obbligatorio completare la compilazione del Digital Passenger Locator Form, che deve essere poi verificato dal vettore al momento dell’imbarco sul mezzo di trasporto. Se ciò non fosse possibile a causa di impedimenti di carattere tecnologico, occorre compilare il modulo cartaceo di autodichiarazione ed esibirlo alle Autorità preposte ai controlli.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221)