Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 22/02/2022, ha semplificato le misure emergenziali d’ingresso nel nostro Paese; pertanto, dal 1° al 31 marzo (data di cessazione dello stato di emergenza) l’ingresso sarà consentito a condizione che vengano presentati al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
- Il Digital Passenger Locator Form in formato cartaceo o digitale e
- La certificazione verde o altra certificazione attestante le condizioni di cui all’art. 9 comma 2 DL 52/2021 (avvenuta vaccinazione o guarigione o effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare) e riconosciuta come equivalente secondo i provvedimenti adottati dal Ministero della Salute.
Solo in caso di mancanza delle certificazioni di cui al punto b. si applicherà la misura della quarantena presso l’indirizzo indicato nel Digital Passenger Locator Form per 5 giorni con obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al termine del periodo.
Di fatto l’Ordinanza estende le condizioni di ingresso già in vigore per chi proviene dai Paesi UE a tutti i viaggiatori, anche a quelli che provengono da Paesi extra UE.
Il provvedimento in commento definisce altresì i casi di esenzione totale o parziale dagli obblighi di cui sopra (art. 2).
Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
L’Ordinanza abroga infine con effetti dal 1° marzo i seguenti precedenti provvedimenti, riguardanti la disciplina degli ingressi e i corridoi turistici Covid-free, cioè l’Ordinanza 28 settembre 2021, l’Ordinanza 22 ottobre 2021, l’Ordinanza 14 dicembre 2021 e l’Ordinanza 27 gennaio 2022.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).