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Coronavirus: Aggiornamento delle norme per gli spostamenti da e verso l'estero

La disciplina generale per gli spostamenti da e per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 e nell’Ordinanza del 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, in vigore dal 16 maggio al 30 luglio 2021. Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Rientri ed ingressi da Paesi in elenco A (San Marino, Città del Vaticano)

Non sono previste limitazioni per gli spostamenti.

Rientri ed ingressi da Paesi in elenco B (al momento, nessuno Stato rientra in questo elenco)

Obbligo di compilare un’autocertificazione (che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione).

Rientri ed ingressi da Paesi in elenco C

Con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021, sono state dettate nuove indicazioni sugli spostamenti da e verso Paesi UE e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, che prevedono i seguenti obblighi:

  • compilare un’autocertificazione (che dal 24 maggio sarà sostituita dal modulo digitale di localizzazione passeggero)
  • informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente
  • sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano

Non è quindi più necessario sottoporsi a 5 giorni di quarantena con l’ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.

 

In caso di mancata presentazione della certificazione del test, tuttavia, è necessario osservare un periodo di 10 giorni di quarantena ed effettuare un test al termine dell’isolamento.

Rientri ed ingressi da Paesi in elenco D

Con l’Ordinanza del 14 maggio viene disposto che agli spostamenti in Canada, Giappone e Stati Uniti si applichi la disciplina prevista per gli Stati di cui all’elenco D dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, in base a cui i viaggi da/per questi Paesi non hanno più necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale) e all’ingresso occorre:

  • compilare un’autocertificazione (che dal 24 maggio sarà sostituita dal modulo digitale di localizzazione passeggero)
  • informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente
  • sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano
  • raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione)
  • sottoporsi a un periodo di 10 giorni di quarantena ed effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.

Rientri ed ingressi da Paesi in elenco E

Fermo restando che gli spostamenti da/verso tali destinazioni sono possibili solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, coloro che hanno soggiornato o transitato in Paesi dell’elenco E nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia sono tenuti a:

  • compilare un’autocertificazione (che dal 24 maggio sarà sostituita dal modulo digitale di localizzazione passeggero)
  • informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente
  • sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano
  • raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione)
  • sottoporsi a un periodo di 10 giorni di quarantena ed effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.

Eccezioni agli obblighi di tampone e di quarantena

L’Ordinanza 14 maggio 2021 ribadisce che, fermo restando l’obbligo di compilazione dell’autocertificazione o del formulario digitale di localizzazione nonché di comunicazione all’ATS e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi di test molecolare o antigenico nelle 48/72 ore precedenti e la quarantena di 10 giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano, tra gli altri, a:

  • equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • personale viaggiante;
  • chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;
  • chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;
  • lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

Brasile

L’ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti, a condizione che non si manifestino sintomi da Covid-19, solo alle seguenti categorie:

  • coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021 (con autodichiarazione)
  • coloro che devono raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile (con autodichiarazione);
  • ai funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell'esercizio delle loro funzioni (con autodichiarazione)
  • ai soggetti in condizione di assoluta necessità autorizzati dal Ministero della Salute.

Ciò premesso, all'ingresso è previsto:

  • l'obbligo di presentrare un tampone molecolare o antigenico negativo eseguito nelle 72 ore antecedenti;
  • l'obbligo di sottoporsi ad un tampone molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
  • indipendentemente dal risultato del test, l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni e di effettuare un ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.

India, Bangladesh e Sri Lanka

Con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 6 maggio 2021 le misure restrittive per i viaggiatori che abbiano soggiornato/transitato in India, Bangladesh o in Sri Lanka nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia sono estese fino al 30 maggio.

L'Ordinanza vieta l’ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka. Il divieto di entrata non si applica alle seguenti persone:

  • cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021 e che non presentano sintomi COVID-19, e dei soggetti di cui all’art. 51 comma 7 lettera n) del DPCM 2 marzo 2021
  • cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)

Inoltre è possibile entrare/rientrare in Italia da questi paesi per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili dopo espressa autorizzazione del Ministero della Salute e nel rispetto di una specifica procedura.

 

Voli Covid-tested

Con un’altra Ordinanza del Ministro della Salute emanata sempre il 14 maggio vengono inoltre rafforzati i voli Covid tested, estendendone la sperimentazione agli aeroporti di Venezia e Napoli, oltre a Milano e Roma, ed ampliando i Paesi di provenienza a Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti, oltre che agli Stati Uniti.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).