Con il Decreto Legge n. 105/2021, in vigore dal 23 luglio 2021, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e sono stati modificati i parametri che definiscono i colori delle Regioni, dando maggior peso al tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.
Green pass
Dal 6 agosto p.v. sarà obbligatorio essere in possesso della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
L'obbligo di certificazione non si applica ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per età e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri che saranno stabiliti dal Ministero della Salute.
Si ricorda che è possibile ottenere la Certificazione verde Covid-19 a seguito di (D.L.22 aprile 2021 n. 52):
- avvenuta somministrazione della vaccinazione,
- avvenuta guarigione dal Covid-19,
- esito negativo di test molecolare o antigenico rapido, con validità di 48 ore dall'esecuzione.
In base a quanto previsto dal DPCM 17 giugno 2021, “i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché' i loro delegati” devono verificare le Certificazioni verdi Covid 19. Dopo tre violazioni commesse in giornate diverse può essere disposta la chiusura dell'attività da 1 a 10 giorni.
Spostamenti da/verso l’estero
Con l’Ordinanza 29 luglio 2021 del Ministro della Salute, sono state disposte alcune importanti novità sull'ingresso in Italia di cittadini provenienti dall’estero che resteranno in vigore dal 31 luglio al 30 agosto 2021.
La Farnesina raccomanda inoltre a tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, di considerare il rischio di carattere sanitario cui vanno incontro, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.
Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco C
Tutti coloro che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in un Paese dell’elenco C del DPCM 2/3/2021 (cioè Paesi UE, Andorra, Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera ed Israele) sono tenuti a:
- presentare la Certificazione Verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (Regolamenti in materia di EU Digital Covid Certificate), da cui risulti, alternativamente, l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo); l’effettuazione, nelle 48 ore precedenti l'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
- compilare il Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia in formato digitale oppure su copia cartacea secondo il facsimile predisposto dal Ministero – si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera (es. per chi viaggia in auto) dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.
- informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente (solo se sprovvisti della Certificazione Verde Covid-19)
Per chi proviene da Israele è considerata valida la certificazione rilasciata dalle Autorità locali a seguito di vaccinazione validata dall’EMA (Agenzia Europea per i medicinali), dell’avvenuta guarigione o dell’effettuazione di un test antigenico o rapido con esito negativo nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia. Tale certificazione può essere esibita in formato digitale o cartaceo.
Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione verde Covid-19, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di:
- sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 5 giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e
- effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.
Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco D
La lista dei Paesi di cui all’elenco D dell’Allegato 20 del DPCM 2/3/2021 è stata ampliata e comprende: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbajian, Bosnia Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Hong Kong e Macao, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan.
Gli spostamenti verso questi Paesi sono consentiti senza limitazioni (dunque anche per turismo), fatte salve eventuali disposizioni adottate a livello regionale.
Tutti coloro che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in un Paese dell’elenco D devono:
- sottoporsi a test molecolare o antigenico a mezzo tampone nelle 72 ore (48 ore per chi entra dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) precedenti l’ingresso
- compilare e presentare il Passenger Locator Form in formato digitale o su copia cartacea secondo il facsimile predisposto dal Ministero – si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera (es. per chi viaggia in auto) dovrà sempre essere esibita in versione cartacea
- informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente
- osservare un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario ed effettuare un nuovo tampone al termine.
- presenti la Certificazione verde Covid-19 rilasciata dalle autorità sanitarie locali da cui risulti che si è completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni; che si è guariti da Covid-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo);
- abbia compilato il Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia o, qualora non fosse possibile, l’apposita autocertificazione
Con la Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio, è stato specificato che la certificazione emessa da Paesi terzi relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Jansen (Johnson & Johnson). Inoltre, deve recare i seguenti dati: nome e cognome, data di nascita del titolare; denominazione e lotto del vaccino; Stato e autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato ed essere redatta in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola.
Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco E
La lista dei Paesi in elenco E comprende tutto il resto del mondo. Ricordiamo che gli spostamenti verso questi Stati sono consentiti solo per lavoro; assoluta urgenza; esigenze di salute; studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.Tutti coloro che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in un Paese dell’elenco E devono:
- sottoporsi a test molecolare o antigenico a mezzo tampone nelle 72 ore precedenti l’ingresso
- compilare e presentare il Passenger Locator Form in formato digitale o su copia cartacea secondo il facsimile predisposto dal Ministero – si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera (es. per chi viaggia in auto) dovrà sempre essere esibita in versione cartacea
- informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente
- osservare un periodo di 10 giorni di isolamento fiduciario ed effettuare un nuovo tampone al termine.
Eccezioni
Fermo restando la compilazione del Passenger Locator Form o, qualora non fosse possibile, dell’apposita autocertificazione cartacea, l’obbligo di presentazione del “green pass” per gli ingressi/rientri da Paesi in elenco C e di tampone con successivo isolamento e test finale per gli ingressi/rientri da Paesi in elenco D ed E non si applica, tra gli altri:
- all’equipaggio dei mezzi di trasporto ed al personale viaggiante
- ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale
- a chiunque rientra con mezzo privato in Italia a seguito di una permanenza di non più di 48 ore a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione o che permanga non più di 48 ore in località del territorio nazionale situate a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (in questo caso non si applica nemmeno l’obbligo di PLF).
Fermo restando la compilazione del Passenger Locator Form o, qualora non fosse possibile, dell’apposita autocertificazione cartacea e di sottoposizione a tampone entro le 48/72 ore, ove previsto, e in assenza di sintomi compatibili con il Covid-19, l’obbligo di sottoporsi a quarantena con successivo test molecolare o antigenico non si applica, tra gli altri:
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
- a chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli “Covid-tested” ai sensi dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020.
Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka
Le misure relative agli spostamenti da Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka sono prorogate fino al 30 agosto 2021.
Fino a tale data, rimangono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in quei Paesi, ad eccezione, tra gli altri, dei cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021 o dei cittadini italiani iscritti all’AIRE, alle condizioni specificate nelle Ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 (per il Brasile) e del 29 aprile 2021 (per India, Bangladesh e Sri Lanka).
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205).