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Convenzione PEM - Aggiornamenti sulla compilazione della dichiarazione di origine

 

In conformità all’Avviso del 18 agosto 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito indicazioni operative sull’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 della Commissione dell’11 agosto 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2015/2447 in materia di prove dell’origine preferenziale per tenere conto delle modifiche della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM).

 

Ricordiamo che la Convenzione PEM è un accordo multilaterale che stabilisce norme comuni per determinare l'origine preferenziale delle merci e facilitare gli scambi commerciali tra l'Unione Europea e diversi Paesi partner. Il suo obiettivo è semplificare l'applicazione delle preferenze tariffarie, sostituendo accordi bilaterali con un quadro normativo unico e più flessibile per favorire l'integrazione delle supply chain.

 

Il regolamento attua pertanto le modifiche della Convenzione PEM introdotte dalla Decisione n. 1/2023, e disciplina il periodo transitorio di un anno, a partire dal 1° gennaio 2025, durante il quale coesistono due insiemi di regole di origine:

  • le regole della versione originaria della Convenzione PEM (“Convenzione PEM”)
  • le regole della Convenzione PEM così come modificate dalla Decisione n. 1/2023 (“Convenzione PEM riveduta”)

 

L’obiettivo principale è garantire certezza giuridica lungo la supply chain, consentendo una chiara identificazione del quadro normativo applicato per l’attribuzione dell’origine dei prodotti.

 

Le principali novità introdotte dal Regolamento sono:

  • aggiornamento dell’obbligo, anche per dichiarazioni a lungo termine, di indicare il quadro giuridico di riferimento per la determinazione dell’origine nella dichiarazione del fornitore. Fino al 31 dicembre 2025, in assenza di tale indicazione, la dichiarazione si intende riferita alla Convenzione PEM originaria.
  • negli scambi tra le Parti contraenti della Convenzione PEM, le dichiarazioni del fornitore che attestano l’origine secondo la versione originaria possono essere utilizzate come documenti giustificativi per il rilascio o la compilazione di prove di origine conformi alla Convenzione PEM riveduta, limitatamente ai prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del Sistema armonizzato. L’esportatore rimane responsabile di verificare il rispetto delle condizioni di cumulo e la coerenza del set di norme invocato.
  • l’aggiornamento degli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18, inserendo note esplicative che richiamano l’indicazione del quadro giuridico di riferimento e stabilendo, nel periodo transitorio, che in caso di omissione si applica automaticamente la versione originaria della Convenzione PEM.

 

Il Regolamento entra in vigore il 31 agosto 2025 ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con il periodo transitorio della Convenzione PEM.

 

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Area Internazionalizzazione.