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Contributo a fondo perduto per la partecipazione a fiere - Termini e modalita' per la presentazione delle istanze di rimborso

Con il decreto direttoriale del 18 ottobre 2022 il Mise ha definito termini e modalità di presentazione delle istanze di rimborso del c.d. Buono Fiere (cfr. nostra circolare 710 del 30/08/2022).

 

I soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere possono presentare esclusivamente per via telematica al Ministero un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito del Ministero (https://www.mise.gov.it/it/incentivi/buono-fiere), sul quale sarà resa disponibile anche l’accesso alla procedura.

 

Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17.00 del 30 novembre 2022. Le istanze di rimborso del buono fiere, presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

La mancata presentazione della richiesta di rimborso del buono fiere entro il termine finale determina la decadenza dal beneficio.

 

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente

 

Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese.

 

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

 

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti il soggetto richiedente dichiara:

a) l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l’autorizzazione a partecipare;
b) in relazione alle manifestazioni fieristiche, i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti. Sono ammissibili le spese anche se sostenute prima del 16 luglio 2022. Resta inteso che la data di emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, fermo restando il termine di validità del buono;
c) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”
d) i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
e) l’importo del buono fiere richiesto a rimborso;
f) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

 

In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare:

a) copia del buono fiere rilasciato dal Ministero, per il rimborso delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
b) copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
c) documentazione attestante l’avvenuto pagamento;
d) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto per le manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022;
e) ove previsto, copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del/dei titolare/i effettivo/i, i cui estremi sono stati riportati nell’istanza.

 

L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a €  16, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

 

 

 

Rivolgersi a

Area Credito e Finanza (int. 231) e Area Internazionalizzazione (int. 221).