Con il decreto direttoriale del 18 ottobre 2022 il Mise ha definito termini e modalità di presentazione delle istanze di rimborso del c.d. Buono Fiere (cfr. nostra circolare 710 del 30/08/2022).
I soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere possono presentare esclusivamente per via telematica al Ministero un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito del Ministero (https://www.mise.gov.it/it/incentivi/buono-fiere), sul quale sarà resa disponibile anche l’accesso alla procedura.
Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17.00 del 30 novembre 2022. Le istanze di rimborso del buono fiere, presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
La mancata presentazione della richiesta di rimborso del buono fiere entro il termine finale determina la decadenza dal beneficio.
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente
Ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti il soggetto richiedente dichiara:
In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare:
L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a € 16, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.
Rivolgersi a
Area Credito e Finanza (int. 231) e Area Internazionalizzazione (int. 221).