Nell’ambito dell’attuazione della riforma fiscale, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 che ha revisionato il sistema sanzionatorio tributario. Tra le novità, si evidenziano le modifiche al primo comma dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 471/1997 relative alle nuove sanzioni in materia di Iva nel caso di cessioni di beni all’estero, sia UE che extra-UE, con mancata consegna entro 90 giorni, nel caso di trasporto curato del cliente non residente.
La disposizione interessa:
- le cessioni intracomunitarie di beni (non imponibili ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993) con trasporto in altro Stato UE a cura del cessionario comunitario;
- le cessioni all’esportazione (non imponibili ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972), con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE a cura del cessionario non residente.
In entrambi i casi, trattasi delle cessioni in cui le parti hanno pattuito una delle seguenti rese Incoterms 2020:
- EXW – Ex Works (Franco Fabbrica);
- FCA – Free Carrier (Franco Vettore);
- FAS – Free Alongside Ship (Franco lungo bordo).
Le disposizioni in commento si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Cessioni all’esportazione
Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettere b) e b-bis) del D.P.R. n. 633/1972 è punito con la sanzione amministrativa del 50% del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’UE non avvenga nel termine dei 90 giorni ivi prescritto.
La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta. Si evidenzia che per le cessioni all’esportazione la normativa vigente prima delle modifiche in commento prevedeva già una sanzione per tale tipologia di operazioni, in misura variabile dal 50 al 100% del tributo.
Cessioni intracomunitarie
Chi effettua cessioni intracomunitarie di beni senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 41, primo comma, lettera a) del D.L. n. 331/1993 è punito con la sanzione amministrativa del 50% del tributo, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta. Si evidenzia che per le cessioni intracomunitarie si tratta di una nuova misura sanzionatoria, non prevista in passato.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (salvini@ali.legnano.mi.it).