Lo scorso 1 ottobre è iniziata la fase transitoria del CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, che impone agli importatori in determinati settori alcuni obblighi di rendicontazione indicati dalla Commissione Europea. La prima scadenza è il 31 gennaio 2024.
Perché il CBAM?
Questo nuovo tributo ambientale ha l’obiettivo di garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito UE non siano contrastati dall’aumento delle emissioni al di fuori dei Paesi comunitari per le merci prodotte extra UE che vengono poi importate nella UE. Il meccanismo CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell'ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).
Fase transitoria del Carbon Border Adjustment Mechanism
Come già evidenziato nella nostra Circolare n. 671 del 04/09/2023, il CBAM, disciplinato dal Regolamento UE n. 2023/956 obbliga gli operatori dell’Unione Europea a rendicontare e a pagare (una volta terminata la fase transitoria) una tassa sulle emissioni di carbonio incorporate nella produzione di alcuni beni al momento della loro importazione nel territorio doganale della UE.
Ad oggi tale obbligo si applica ad un numero ristretto di merci, la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di carbonio:
- cemento;
- energia elettrica,
- concimi
- prodotti siderurgici
- alluminio;
- alcune sostanze chimiche.
Gli obblighi di reportistica (dal 1 ottobre 2023)
A partire dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2025, gli importatori delle merci regolate, così come le persone che dichiarano l’importazione della merce o il rappresentante doganale indiretto (i dichiaranti) dovranno rendicontare trimestralmente il volume delle importazioni e le emissioni di CO2 incorporate nella produzione di tali beni.
La fase transitoria (che terminerà il 31 dicembre 2025 con l'avvio dell’applicazione definitiva dal 2026) prevede l’obbligo di rendicontazione/reportistica senza versamento di tributi; tuttavia, in caso di mancato rispetto dei doveri di rendicontazione, alle imprese può essere comminata una sanzione tra i 10 e i 50 euro per ogni tonnellata di emissione non dichiarata.
Nello specifico, gli oneri a carico dei dichiaranti sono i seguenti:
- registrazione al registro transitorio CBAM – a partire dal 4 dicembre 2023 gli operatori italiani possono richiedere le credenziali di accesso al Registro CBAM e iniziare, dal giorno successivo, in ambiente di test, a familiarizzare con tutte le funzionalità attivate al suo interno. A questo link è disponibile la guida per l’accesso all’applicazione “CBAM Registry” della Commissione Europea. Il Registro CBAM è stato elaborato dalla Commissione europea per aiutare gli importatori a eseguire e trasmettere le rendicontazioni previste dal Regolamento (UE) 2023/956 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773;
- presentazione alla Commissione Europea della relazione dettagliata utilizzando il registro on line; le relazioni CBAM contengono, obbligatoriamente, una serie molto completa di dati e di calcoli che richiedono la collaborazione attiva del gestore dell’impianto extraUE, con tutte le conseguenze che una tale collaborazione forzata possa comportare per l’acquirente/importatore (e dichiarante CBAM). A tal fine, la Commissione ha reso disponibile un template in Excel molto completo che potrà essere inviato dagli importatori ai gestori (leggi fornitori extra UE: se si tratta di intermediari, sarà poi loro compito far compilare all’effettivo gestore i dati necessari)
Il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine di gennaio 2024. Tutto il materiale, le guide e le schede informative dedicate ai singoli settori sono disponibili sul sito della Commissione Europea a questo link, mentre ulteriori chiarimenti sugli adempimenti (in particolare su questioni connesse alla reportistica e alle modalità di dichiarazione, all’utilizzo del Registro transitorio e all’esecuzione del calcolo delle emissioni incorporate) sono stati illustrati nelle ultime FAQ aggiornate.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).