A partire dal 1° gennaio 2026, per importare le merci soggette al regolamento CBAM, ovvero merci il cui codice a nomenclatura combinata è presente nell’allegato I del Regolamento CBAM 2023/956, l’azienda importatrice o rappresentante doganale indiretto dovrà avere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
Il portale CBAM, destinato ai dichiaranti, costituisce il punto di accesso unico al registro CBAM ed è destinato a:
- presentare la domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e per la revoca di tale qualifica;
- presentare le dichiarazioni annuali;
- comunicare e notificare novità relative agli obblighi CBAM, compresa la gestione delle dichiarazioni CBAM.
L’autorità competente valuta la domanda entro 120 giorni di calendario dalla data di ricevimento della stessa.
Secondo la proposta di modifica al Regolamento CBAM contenuta nel pacchetto Omnibus I della Commissione Europea (COM(2025)150) e confermata dall’accordo politico tra Parlamento e Consiglio del 18 giugno 2025, l’obbligo di qualifica riguarda esclusivamente gli importatori che superano la soglia di 50 tonnellate nette annue di merci CBAM.
Le imprese che restano al di sotto di tale limite non sono tenute a richiedere lo status di Dichiarante Autorizzato, né a presentare la dichiarazione CBAM annuale o ad acquistare certificati. Tuttavia, tali operatori dovranno, se del caso, segnalare nelle dichiarazioni doganali di essere “importatori occasionali CBAM”, così da consentire alle autorità il monitoraggio dei volumi importati anche dagli operatori esentati.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: CBAM_MASE e CBAM_ADM
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Area Internazionalizzazione, Area Ambiente e Sicurezza e Area Innovazione.