È stato pubblicato lo scorso 17 ottobre il Regolamento (UE) n. 2025/2083 che modifica il Regolamento (UE) n. 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).
Ricordiamo che il CBAM prevede che determinate merci importate in UE - di cui alle voci doganali elencate nell'Allegato I del Regolamento UE n. 2023/956 - paghino un prezzo per le loro emissioni di carbonio e prevede dall'1 gennaio 2026 degli obblighi/procedure a carico delle imprese importatrici.
Le principali novità introdotte sono le seguenti:
- Esenzione de minimis - Gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, sono esentati dagli obblighi derivanti dal Regolamento CBAM se la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia di 50 tonnellate di massa netta. La soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile. In tali casi, gli importatori dichiarano tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale. Se viene superata la soglia entro l’anno civile pertinente, gli importatori sono soggetti agli obblighi relativi a tutte le emissioni incorporate nelle merci importate nell’anno civile pertinente. Gli importatori che durante l'anno civile importano meno di 50 tonnellate di beni soggetti al CBAM non dovranno invece adempiere agli obblighi di rendicontazione delle emissioni di carbonio, né acquistare i certificati relativi alle emissioni;
- Le imprese che hanno attivato la procedura per la richiesta dello status di dichiarante CBAM autorizzato entro il 31 marzo 2026 possono importare nel primo trimestre del 2026 anche se non ancora in possesso di detto status;
- Designazione di un rappresentante CBAM per la dichiarazione annuale - Un dichiarante CBAM autorizzato può delegare la presentazione delle dichiarazioni CBAM ad una persona che agisce in nome e per conto di sé stesso, ma rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi di cui è destinatario. Il rappresentante doganale indiretto - qualora agisca in qualità di dichiarante CBAM autorizzato per conto di un importatore - è soggetto agli obblighi applicabili a tale importatore per quanto riguarda le merci da questi importate;
- Nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni - Entro il 30 settembre di ogni anno (30 settembre 2027 per l’anno 2026), ciascun dichiarante CBAM autorizzato presenta una dichiarazione CBAM per l’anno civile precedente tramite il registro CBAM;
- L'acquisto dei certificati per le emissioni del 2026 parte a febbraio 2027 - A partire dal 1° febbraio 2027, uno Stato membro vende ai dichiaranti autorizzati stabiliti nel suo territorio i certificati CBAM attraverso la piattaforma centrale comune. I costi sostenuti in relazione all’istituzione, al funzionamento e alla gestione della piattaforma sono finanziati mediante diritti a carico dei dichiaranti CBAM autorizzati (costi da definire mediante un atto delegato della commissione);
- Entro il 30 settembre di ogni anno il dichiarante CBAM autorizzato restituisce, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate, dichiarate e verificate per l’anno civile precedente la restituzione. La Commissione rimuove i certificati restituiti dal registro CBAM e il dichiarante autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM sia disponibile sul proprio conto nel registro. Dal 2027, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponda ad almeno il 50% (in precedenza era pari all'80%) delle emissioni incorporate in tutte le merci importate dall'inizio dell'anno solare. L’autorità competente calcola il numero totale di certificati CBAM che avrebbero dovuti essere restituiti, sulla base della massa netta delle merci importate e con riferimento alle emissioni incorporate determinate mediante valori predefiniti;
- Se un dichiarante CBAM autorizzato lo richiede, lo Stato membro in cui è stabilito riacquista l'eccedenza dei certificati CBAM rimanenti sul conto del dichiarante nel registro CBAM dopo che i certificati sono stati restituiti. Il dichiarante CBAM autorizzato presenta la richiesta di riacquisto entro il 31 ottobre di ogni anno in cui i certificati CBAM sono stati restituiti. Il numero di certificati CBAM oggetto del riacquisto è limitato al numero totale di quelli che il dichiarante aveva l’obbligo di acquistare durante l’anno civile in cui sono stati acquistati. Il 1° novembre di ogni anno, per altro, la Commissione cancella senza compensazioni i certificati CBAM acquistati nel corso dell’anno anteriore che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato nel registro CBAM;
- Il costo dei certificati CBAM dovrebbe rispecchiare il valore delle quote di emissione EU ETS;
- Gli importatori potranno dedurre i costi del carbonio già pagati nei Paesi terzi.
La Commissione e le autorità competenti dello Stato membro in cui l’importatore è stabilito monitorano le importazioni di merci per appurare la conformità alla soglia unica basata sulla massa. Quando, sulla base di una valutazione e delle informazioni che le sono state comunicate dalle autorità doganali la Commissione ritiene che un importatore abbia superato la soglia unica basata sulla massa, la stessa comunica tali informazioni nonché le basi della sua valutazione preliminare all’autorità competente dello Stato membro in cui l’importatore è stabilito, la quale può chiedere all’importatore di fornire le prove documentali necessarie per valutare se questi abbia superato la soglia unica basata sulla massa.
Rivolgersi a
Area Internazionalizzazione.