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CBAM - Dal 28 marzo e' possibile inoltrare la richiesta per diventare Dichiarante autorizzato

 

A partire dal 1° gennaio 2026 (periodo definitivo), solo i soggetti in possesso della qualifica di “Dichiarante CBAM autorizzato” potranno importare nell’UE i prodotti soggetti al CBAM elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956.

 

Solo chi ottiene questa autorizzazione potrà infatti continuare a importare legalmente i beni coperti dalla normativa e procedere ogni anno ai seguenti adempimenti:

  • dichiarare, entro il 31 maggio, le merci CBAM importate nell’anno precedente, indicando le emissioni incorporate, che dovranno essere verificate da soggetti accreditati;
  • acquistare e restituire i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate.

 

Il Regolamento (UE) 2025/486 del 18 marzo scorso stabilisce che a partire dal 28 marzo 2025 gli operatori economici potranno inoltrare la richiesta per diventare dichiarante autorizzato secondo le modalità in esso specificate. In Italia, l’autorità competente di riferimento è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Tutte le procedure si svolgeranno online tramite il Registro CBAM.

 

Segnaliamo infine che per le aziende che importano meno di 50 tonnellate di prodotti CBAM all’anno va monitorato l’iter legislativo delle proposte di semplificazione previste dal pacchetto Omnibus, tra cui in particolare vi è la previsione di un’esenzione dagli adempimenti CBAM.

 

La domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sul richiedente:

  • dati identificativi (nome, indirizzo, recapiti) e numero EORI;
  • attività economica principale svolta nell’UE;
  • certificazione da parte dell’autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
  • autocertificazione da parte del richiedente che confermi l’assenza di gravi violazioni doganali/fiscali o reati connessi all’attività economica negli ultimi cinque anni;
  • elementi per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente per adempiere agli obblighi CBAM;
  • una stima del valore e del volume delle future importazioni di merci CBAM

 

Criteri di valutazione

Il riconoscimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato è subordinato alla verifica dei seguenti requisiti:

  • non avere commesso violazioni gravi o ripetute legate alla normativa doganale, fiscale, alle norme sugli abusi di mercato o alla normativa CBAM negli ultimi 3 anni, né condanne definitive per reati economici negli ultimi 5 anni;
  • dimostrare di avere una solida capacità finanziaria e operativa, adeguata a gestire gli obblighi derivanti dal CBAM (ad esempio fornire garanzie se la società esiste da meno di due anni);
  • essere stabilito nello Stato membro presso cui si presenta la domanda;
  • disporre di un numero EORI valido

In particolare, devono risultare rispettate due condizioni: nei tre anni precedenti la domanda non ci devono essere decisioni amministrative o giudiziarie che abbiano accertato violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o delle disposizioni del regolamento CBAM; nei cinque anni precedenti la domanda non devono esistere precedenti di reati gravi legati all’attività economica.

 

Se l’impresa è costituita da meno di cinque anni, la valutazione si basa sulle informazioni e sui documenti disponibili. L’autorità può richiedere, se necessario, il certificato del casellario giudiziale o un documento equivalente sia della persona fisica richiedente, sia dei titolari effettivi e dei dirigenti della persona giuridica richiedente. In caso di richiesta, l’autorità deve registrare i motivi e garantire la protezione dei dati: i certificati non vengono conservati dopo la decisione se l’esito è positivo, mentre in caso di rigetto vengono conservati solo per la durata di un eventuale ricorso.

 

Tempi di valutazione

L’autorità ha 120 giorni per valutare la domanda. Questo termine può arrivare a 180 giorni se la richiesta è stata presentata prima del 15 giugno 2025; tale deroga serve a facilitare la gestione delle prime richieste di autorizzazione durante la fase iniziale di applicazione del Regolamento. Se durante la valutazione sorgono dubbi o sono necessari approfondimenti, l’autorità può richiedere informazioni aggiuntive, estendendo il termine di ulteriori 30 giorni.

 

Controlli e revoche

Anche dopo l’eventuale rilascio dell’autorizzazione, l’autorità potrà svolgere controlli periodici per assicurarsi che il dichiarante rispetti i requisiti. In caso di infrazioni gravi o ripetute, oppure se i requisiti vengono meno, al soggetto può essere revocata l’autorizzazione.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione, Area Innovazione e Area Ambiente e Sicurezza.