In un recente comunicato ufficiale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito che, a partire dalla rendicontazione CBAM del terzo trimestre 2024 (relativa alle importazioni effettuate nel trimestre luglio-settembre 2024, da trasmettersi entro il 31 ottobre 2024), qualora i dichiaranti non ottengano dai propri fornitori o produttori di merci CBAM i dati sulle emissioni effettive, devono dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per ottenere tali informazioni dai fornitori e/o produttori.
In questo caso, i dichiaranti dovranno inserire il valore “0” nei campi relativi alle emissioni dirette incorporate specifiche e all’elettricità consumata, senza fare uso dei valori predefiniti, e utilizzare le sezioni dei campi aperti per spiegare l’assenza dei dati e allegare la documentazione che dimostri i tentativi infruttuosi e le azioni intraprese.
Come noto, infatti, i valori di default resi disponibili dalla Commissione europea potevano essere utilizzati per la rendicontazione del 100% delle emissioni generate nei Paesi terzi extra UE per la fabbricazione dei beni CBAM fino al 31 luglio scorso (cfr. nostra Circolare n. 618 del 09/07/2024).
I chiarimenti del MASE seguono le indicazioni fornite dalla Commissione nella FAQ n. 74, secondo cui i dichiaranti devono intraprendere tutti gli sforzi possibili per ottenere dati effettivi sulle emissioni dai loro fornitori o produttori di beni CBAM. Laddove i dichiaranti alla fine non riescano a ottenere dati effettivi sulle emissioni, devono dimostrare di aver intrapreso tutti gli sforzi ragionevoli, fornire giustificazioni e includere documenti di supporto che attestino sforzi infruttuosi e misure adottate per ottenere dati da fornitori e/o produttori. Le autorità competenti possono prendere in considerazione questi elementi per decidere sull’eventuale applicazione di sanzioni, considerando anche la ripetizione delle azioni e i follow-up con i fornitori esteri.
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