Le aziende importatrici o i rappresentanti doganali indiretti che importano merci il cui codice nomenclatura combinata è presente nell’Allegato I del Regolamento CBAM 2023/956 dovranno presentare la terza relazione entro il prossimo 31 luglio.
Con l’occasione ricordiamo che, a partire dalle importazioni del terzo trimestre 2024, per la presentazione della quarta relazione da inviare entro il 31 ottobre 2024 non sarà più possibile utilizzare i valori di default resi disponibili dalla Commissione europea. Gli importatori unionali dovranno quindi essere in possesso dei dati reali delle emissioni di carbonio rilasciate dagli impianti situati nei Paesi terzi per poter adempiere all’obbligo di rendicontazione trimestrale.
Questi dati dovranno essere chiesti ai fornitori da cui ci si è approvvigionati, che a volte dovranno risalire la catena di approvvigionamento per poter avere contezza anch’essi delle emissioni totali contenute nei beni. Ciò potrà creare reticenze da parte del fornitore, al quale bisognerà comunicare le modalità con le quali dovrà raccogliere i dati e l’importanza di tale adempimento per poter commercializzare i beni all’interno del mercato dell’Unione Europea.
Gli importatori dovranno valutare l’opportunità di tutelarsi contrattualmente per garantire la ricezione dei dati entro il termine di presentazione delle dichiarazioni trimestrali (mese successivo alla conclusione di ogni trimestre) e dovranno verificare la completezza e verosimiglianza dei dati ricevuti, considerando che il Regolamento CBAM identifica come unico responsabile dei dati l’operatore dell’Unione Europea.
I metodi disponibili saranno:
- Approccio basato sul calcolo, che prevede la determinazione delle emissioni dai flussi di fonti sulla base dei dati relativi all'attività (come i dati sul consumo di combustibile) e di parametri aggiuntivi provenienti da analisi di laboratorio o da valori standard, se necessario. Si potrà utilizzare la "metodologia standard" (che distingue le emissioni di combustione da quelle di processo) o la "metodologia del bilancio di massa".
- Approccio basato sulla misurazione, che richiede un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni (CEMS) per misurare direttamente le emissioni dalle fonti di emissione.
- Altri metodi specifici di Paesi non appartenenti all'UE, se fanno parte di un sistema di tariffazione del carbonio esistente, di un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni o di un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l'impianto che può includere la verifica da parte di un verificatore accreditato (potrebbe trattarsi, ad esempio, di un progetto di riduzione dei gas serra), e se portano a risultati simili agli approcci previsti dal Regolamento di esecuzione, in termini di copertura e accuratezza dei dati. Tali sistemi possono anche essere metodi come, ad esempio, i sistemi di monitoraggio predittivo delle emissioni (PEMS). Questa metodologia è utilizzabile esclusivamente per la quarta (trimestre luglio-settembre 2024 - entro 31 ottobre 2024) e la quinta relazione (trimestre ottobre-dicembre 2024 - entro il 31 gennaio 2025). Per tutto il 2025, ultimo anno di fase transitoria, saranno impiegabili solo i primi due approcci .
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205).