L’Agenzia delle Dogane – con la Circolare n. 49/2020 del 18/12/2020 – semplifica alcune procedure doganali connesse alle operazioni di export in vista della conclusione del periodo transitorio di Brexit, in particolare:
- per evitare blocchi o rallentamenti delle attività produttive, gli operatori possono presentare anticipatamente mediante il Trader Portal (TP), prima della fine del mese di dicembre, le istanze di autorizzazione ai regimi speciali con il Regno Unito (ad esempio, le autorizzazioni ai regimi di perfezionamento attivo e passivo che permettono, rispettivamente, di importare ed esportare temporaneamente prodotti destinati ad essere riparati o lavorati in sospensione di dazi doganali e altri oneri) indicando, come momento di inizio validità dell’autorizzazione, una data successiva al 31/12/2020;
- dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito aderirà alla Convenzione sul Transito Comune come parte contraente a sé stante e non più in quanto Stato membro UE e pertanto le merci unionali trasportate verso UK, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, potranno essere quindi successivamente vincolate al regime di transito comune. Si ricorda che, alla luce del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la normativa doganale unionale continuerà ad applicarsi in Irlanda del Nord, pur rientrando la stessa nel territorio doganale del Regno Unito. Le spedizioni di merci non unionali (c.d. “allo stato estero”) effettuate da uno Stato UE verso l’Irlanda del Nord saranno pertanto assoggettate al regime del transito unionale mentre le spedizioni verso la Gran Bretagna saranno vincolate al regime di transito comune;
- gli operatori potranno richiedere l’autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato (“sdoganamento in house”) per il regime dell’esportazione attraverso una modalità semplificata, cioè senza che le autorità doganali effettuino un sopralluogo fisico presso il sito interessato. Nello specifico, il richiedente può presentare all’Ufficio Dogane competente, oltre a istanza, planimetria dello stabilimento e relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, un’autodichiarazione con cui motivi la richiesta di ricorso alla procedura semplificata e certifichi la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi da autorizzare.
Dual use
É stato pubblicato il Regolamento UE n. 2020/2171 che sostituisce l’Allegato II bis del Regolamento UE 428/2009 contenente le disposizioni relative all’Autorizzazione Generale di Esportazione dell’Unione (AGEU) n. EU001. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è incluso fra i Paesi terzi di destinazione per i quali può essere utilizzata l’AGEU EU001, che permette al suo titolare di esportare verso determinate destinazioni la maggioranza dei prodotti a duplice uso riportati nell’allegato I del Reg.to UE n. 428/2009 e ss.mm., ad eccezione dei prodotti elencati negli Allegati II octies e IV del Reg.to (UE) 428/2009 e ss.mm.
La suddetta Autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e non ha scadenza.
Come stabilito dal Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, le spedizioni di prodotti a duplice uso dall'UE verso l’Irlanda del Nord e viceversa costituiscono trasferimenti intra UE ai fini del Regolamento (CE) n. 428/2009.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).