La Commissione Europea ha emanato la Direttiva UE n. 2020/1756, che modifica la precedente n. 2006/112/CE in materia di IVA intracomunitaria in relazione all’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord. La direttiva, per evitare la creazione di una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, ha infatti previsto che quest’ultima dal 1° gennaio 2021 continuasse a rimanere soggetta al diritto dell’UE in materia di IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni situati nel suo territorio.
A tal fine, i soggetti passivi nordirlandesi che effettuano cessioni di beni nell’Irlanda del Nord (comprese anche quelle intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) dovranno essere identificati, secondo la normativa IVA, con il codice “XI”, diverso da quello del Regno Unito, che inizia con “GB”.
La direttiva IVA prevede, infatti, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell’Unione siano basati sul codice ISO 3166 - alfa 2 - con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito, ma per i territori che non hanno un codice specifico nell’ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici «X».
Ricordiamo infine che consultando il sito web del sistema VIES all’indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it è possibile verificare se un'impresa è registrata per gli scambi all'interno dell'Unione Europea.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).