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Brexit: In vigore dal 1° gennaio 2022 i controlli doganali all’importazione nel Regno Unito

Dal 1° gennaio 2022 il Regno Unito ha abbandonato il c.d. sistema “Staged Customs Controls”, applicato nel corso di tutto il 2021 per regolare gli scambi di beni con l’Unione Europea e che aveva permesso agli operatori economici britannici di effettuare le importazioni dall’UE in maniera più agevole, ritardando di 6 mesi la presentazione della dichiarazione doganale e il pagamento dei diritti di confine (l’UE applica i controlli doganali sulle merci provenienti dal Regno Unito già dal gennaio 2021).

Con il nuovo anno, quindi, le imprese che vorranno importare merci provenienti dall’UE nel Regno Unito dovranno, al pari di quanto è previsto per le importazioni da altri Paesi terzi, presentare subito una dichiarazione di importazione, versando i dazi e gli altri diritti eventualmente dovuti. All’arrivo delle merci, inoltre, le autorità doganali effettueranno gli opportuni controlli documentali e, se dal caso, fisici sui beni. Per evitare ritardi nei punti di frontiera, tali verifiche potranno essere attuate presso appositi luoghi diversi dai punti di confine presso i porti chiamati “Inland Border Facility”.

Di seguito illustriamo sinteticamente le principali novità in vigore dal 2022:

DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE COMPLETA: Viene meno la possibilità di posticipare le dichiarazioni di importazione in UK (deferred customs declarations) e quindi tutte le merci dovranno essere dichiarate immediatamente presso la dogana britannica. Due le opzioni applicabili:

  • provvedere alla presentazione della dichiarazione doganale di importazione prima dell’imbarco del mezzo sul traghetto/navetta destinati al Regno Unito, con la conseguenza che le istruzioni di sdoganamento import dovranno essere fornite al dichiarante in UK già al momento di partenza del mezzo dall’UE;
  • emettere un documento di transito presso la dogana di partenza italiana o europea, che permetta di veicolare la merce fino al magazzino del corrispondente inglese, grazie all’impegno di una garanzia da parte del dichiarante del documento di transito, che verrebbe riaccreditata con lo scarico del documento a destino. Si ricorda che già ora si riscontrano numerosi problemi di appuramento del documento, con forti difficoltà nell’ottenere il predetto riaccredito.

In entrambi i casi, nella direzione UE-Regno Unito la dichiarazione di importazione o transito dovrà essere anticipata già al momento della partenza dall’UE, in modo da consentire il pre-deposito dei dati (pre-lodgement) nei sistemi doganali britannici.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL GMR (Goods Movement Reference): Per attraversare il confine britannico, tutti gli autotrasportatori dovranno essere provvisti di GMR, obbligo che esiste già per la circolazione di merci in regime di transito. Il GMR è un codice di riferimento che contiene i dati del veicolo e della rotta di trasporto e si ottiene registrandosi al GVMS (Goods Vehicle Movement Service), un sistema di controllo per le merci trasportate via camion prima dell’ingresso o dell’uscita nel/dal territorio britannico. Il GVMS collega il GMR alla dichiarazione pre-depositata nel sistema doganale britannico in tempo reale, così da velocizzare il controllo e la notifica degli sdoganamenti.

PAGAMENTO IMMEDIATO DEI DIRITTI: Con l’eliminazione della possibilità di sdoganare la merce in modo differito, i diritti doganali saranno immediatamente dovuti all’atto dell’’importazione nel Regno Unito. Rimane applicabile l’utilizzo del conto di differimento dei dazi, per chi autorizzato, e/o il “postponed VAT accounting”, con possibilità di registrazione dell’IVA dovuta nei registri dell’importatore.

DICHIARAZIONI DI ORIGINE DEL FORNITORE: L’esportatore che dichiari l’origine preferenziale delle merci dovrà essere in possesso, a sua volta, delle dichiarazioni del fornitore. Anche le attestazioni di origine precedentemente emesse dovranno trovare riscontro nelle dichiarazioni che, in via posticipata, nel corso del 2021, dovevano essere raccolte per essere considerate valide. In particolare, se entro il 1° gennaio 2022 l'esportatore non disporrà delle necessarie dichiarazioni del fornitore e non sarà in grado di dimostrare il carattere originario del prodotto con altri mezzi di prova, l'attestazione di origine precedentemente prodotta non potrà essere considerata valida.

CONTROLLI SUI PRODOTTI AGROALIMENTARI: Pre-notifica per i prodotti di origine animale (POAO) sottoprodotti animali e alimenti ad alto rischio non di origine animale e controllo documentale sul sistema UK IPAFFS.

Dal 1° luglio 2022, le autorità britanniche attiveranno controlli fisici sulle importazioni di articoli sanitari e fitosanitari e sarà obbligatorio il rilascio e l’esibizione di appositi certificati. In particolare:

  • le Dichiarazioni di sicurezza (ENS) sono richieste per tutte le importazioni in UK;
  • il Certificato sanitario di esportazione è richiesto per i prodotti di origine animale (POAO);
  • sarà necessaria la pre-notifica per i prodotti sanitari e fitosanitari sul sistema UK IPAFFS;
  • saranno effettuati controlli fisici presso i posti di controllo di frontiera per gli animali e prodotti di origine animale (POAO), più piante e prodotti vegetali.

Con riferimento, invece, alla marcatura UKCA ricordiamo che il governo britannico ha posticipato al 1° gennaio 2023 la data che renderà obbligatorio il nuovo marchio di conformità per immettere sui mercati della Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) un’ampia gamma di prodotti che oggi portano la marcatura CE.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).