Torna alle circolari

Brexit - Gli operatori commerciali del Regno Unito possono ancora utilizzare l'identificazione diretta in Italia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7 del 1° febbraio 2021, ha chiarito definitivamente che anche dopo il 1° gennaio 2021 i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, possono accedere all'istituto dell'identificazione diretta di cui all'articolo 35-ter comma 5, del D.P.R. n. 633/72 al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia.


L'Agenzia ha evidenziato in particolare che l'Accordo commerciale e di cooperazione tra il Regno Unito e l'Unione Europea, firmato il 24 dicembre 2020, contiene un Protocollo (sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte) che può considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE.


Di conseguenza, l'Agenzia, analogamente a quanto reso noto con la Risoluzione n. 44/2020 con riguardo alle imprese norvegesi, ritiene sussistenti i presupposti per continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni dell'articolo 35-ter, comma 5, del D.P.R. n. 633/72, ai fini dell'assolvimento degli obblighi e dell'esercizio dei diritti in materia di IVA sul territorio dello stato.


La Risoluzione puntualizza infine che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale nominato, oppure di un identificativo attribuito anteriormente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).