Il Ministero dei Trasporti ha elaborato il documento “Brexit – prepararsi alla svolta”, che analizza le implicazioni che avrà la Brexit su una serie di tematiche che includono – tra le altre - lo scambio di merci e di servizi e che contiene il link alla check list della Commissione UE, finalizzata ad aiutare le imprese a prepararsi per tempo alle novità che saranno in vigore dal 1º gennaio 2021.
Di seguito riportiamo, in sintesi, le principali implicazioni di natura doganale e fiscale che riguarderanno i rapporti commerciali con il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021:
- le operazioni di acquisto e vendita da e verso il Regno Unito saranno considerate importazioni ed esportazioni, pertanto gli operatori UE che intenderanno intrattenere scambi commerciali con il Regno Unito dopo la data del recesso dovranno essere in possesso del codice identificativo EORI. In Italia, il codice EORI coincide con la Partita IVA preceduta dal codice ISO “IT”;
- le merci di origine UK saranno considerate a tutti gli effetti “merci extra UE” e, come tali, saranno soggette a dazio doganale;
- anche se tra l’UE e il Regno Unito sarà istituita una zona di libero scambio che prevede tariffe pari a zero, nessun contingente per le merci e la cooperazione doganale e normativa, tutti i prodotti scambiati saranno soggetti alle verifiche e ai controlli di conformità ai fini della sicurezza e della salute, nonché ad altri fini di ordine pubblico. Sarà inoltre necessario dimostrare il carattere originario delle merci oggetto di scambio affinché abbiano diritto ad un trattamento preferenziale nell'ambito di un eventuale accordo futuro tra UE e Regno Unito;
- per le lavorazioni su beni mobili, occorrerà utilizzare il regime doganale del perfezionamento attivo/passivo oppure, in alternativa, si dovrà realizzare un’operazione di importazione/esportazione definitiva;
- dal punto di vista fiscale gli scambi di merci con la Gran Bretagna non potranno essere più considerati alla stregua di acquisti e cessioni intracomunitari ai sensi degli artt. 38 e 41 del D.L. n. 331/1993 e quindi verrà meno anche l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat;
- le cessioni effettuate dall’Italia verso UK saranno considerate “cessioni all’esportazione” ai sensi dell’art. 8, 1° comma del D.P.R. n. 633/1972, mentre per gli acquisti dal Regno Unito non sarà più applicabile il meccanismo del "reverse charge" ma si dovrà corrispondere i dazi e l’IVA direttamente in dogana;
- per quanto concerne le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 si dovrà indicare la dicitura “operazione non soggetta” e non più “inversione contabile”. Inoltre, sulle fatture di acquisto servizi da UK non si procederà più a “reverse charge” bensì all’emissione di apposita autofattura.
Ulteriori orientamenti sono reperibili nella sezione “Info Brexit” del sito web dell’Agenzia delle Dogane e nella pagina dedicata del sito della Commissione UE disponibile a questo indirizzo.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).