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Beni dual use - Pubblicato il nuovo Regolamento che entrera' in vigore il 9 settembre 2021

 

Come già anticipato con la nostra Circolare n. 332 del 24/05/2021, l’UE ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2021 il Regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento dei beni a duplice uso, ovvero beni, software e tecnologie  spesso utilizzati in settori quali automotive, impiantistica alimentare, informatica, che possono essere utilizzati sia per applicazioni civili che militari.

 

Il nuovo Regolamento abroga il precedente 428/2009 ed entrerà in vigore il 9 settembre 2021, 90 giorni dopo la data della sua pubblicazione. Alle richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima del 9 settembre 2021 verranno applicate le pertinenti disposizioni dell’attuale regolamento (CE) n. 428/2009.

 

Approfondimento

Scopo del nuovo Regolamento è garantire che, nel settore dei prodotti a duplice uso, l’Unione ed i suoi Stati membri assicurino il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali, soprattutto in materia di non proliferazione, pace, sicurezza e stabilità regionali e rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. In particolare, la protezione dei diritti umani è considerata ‘giustificazione normativa’ per il controllo delle esportazioni, fino ad oggi indirizzata a mitigare i rischi militari ed in particolare la proliferazione delle armi di distruzioni di massa.

 

In questo contesto gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e tutte le altre parti interessate alla valutazione dei rischi connessi al compimento di operazioni che coinvolgono prodotti a duplice uso sono esortati ad implementare un Programma Interno d Conformità (Internal Compliance Programme - ICP) che tenga in debita considerazione le dimensioni e la struttura organizzativa dell’operatore economico.

 

Di seguito le principali novità:

  • modifica della lista dei prodotti duali;
  • modificate ed ampliate le definizioni da attribuire a termini quali ‘esportatore’, ‘riesportazione’, ‘esportazione’, ‘assistenza tecnica’ e ‘transito’;
  • introdotta la definizione di “prodotti di sorveglianza informatica”, ossia prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione;
  • ampliata la portata della clausola “catch-all”, che subordina ad autorizzazione i prodotti a duplice uso non listati che sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad un uso connesso alla repressione interna e/o all’attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale; all’assistenza tecnica relativa a beni non ricompresi nell’Allegato I del Regolamento; alle tecnologie di cyber-sorveglianza non ricomprese nell’Allegato I del regolamento;
  • previste due nuove Autorizzazioni Generali dell’Unione (AGEU) valide per determinate categorie di prodotti, destinazioni finali e condizioni, cioè l’AGEU 007 (relativa ai trasferimenti di tecnologia infragruppo - in cui rientra anche il concetto di assistenza tecnica - e di software) e l’AGEU 008 relativa alla crittografia;
  • prevista la possibilità di concedere un’’autorizzazione per grandi progetti’, ossia un’autorizzazione di esportazione specifica o un’autorizzazione globale di esportazione accordata ad in determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi stabiliti ai fini di uno particolare progetto su larga scala;
  • introdotto l’obbligo degli Internal Compliance Programmes (ICP) per l’ottenimento di alcune autorizzazioni.

 

Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221)