Facendo seguito alla nostra Circolare n. 332 del 24/05/2021 ricordiamo che il 9 settembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2021/821, che abroga il precedente Regolamento CE n. 428/2009 in materia di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento dei prodotti a duplice uso.
La nuova normativa tiene conto delle evoluzioni in campo tecnologico e scientifico e dei rischi sempre crescenti per la sicurezza internazionale.
Le principali novità
Aggiornamento delle definizioni di esportazione:
- regime di esportazione (come da art. 269 del Codice Doganale Unionale);
- riesportazione di beni;
- trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici (fax, telefono, posta elettronica o qualunque mezzo elettronico) o anche trasmissione orale, quando la suddetta tecnologia è descritta al telefono;
- servizi di intermediazione;
- transito: trasporto dei beni a duplice uso non comunitari che entrano e attraversano il territorio doganale dell’Unione con una destinazione esterna all’Unione stessa.
Aggiornamento delle definizioni di esportatore: qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio per conto della quale è resa una dichiarazione di esportazione, ossia:
- colui che è titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo ed ha la facoltà di decidere l'invio dei beni al di fuori del territorio doganale dell’Unione al momento dell’accettazione della dichiarazione;
- colui che, in caso di mancata conclusione del contratto o nell’ipotesi in cui il titolare del contratto non agisca per conto proprio, ha la facoltà di decidere l'invio dei beni all'estero;
- colui che decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori dell’Unione;
- intermediario, cioè qualunque persona fisica o giuridica o consorzio che fornisca servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso Paesi terzi.
Aggiornamento delle categorie sottoposte a controllo: le principali novità riguardano:
- l'estensione della clausola catch-all (che consente all'autorità di sottoporre ad autorizzazione beni non inclusi nella lista dei prodotti a duplice uso) ai prodotti e alle tecnologie di sorveglianza informatica (cyber surveillance), cioè a quei beni "appositamente progettati per consentire la sorveglianza informatica dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione". Il nuovo regolamento stabilisce che queste tecnologie siano assoggettate ad autorizzazione anche se non comprese nell’Allegato I qualora si evidenzi un loro utilizzo che porti alla violazione dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale;
- l'assistenza tecnica su beni duali, che è subordinata ad autorizzazione quando i beni oggetto di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione etc. sono destinati a un uso correlato allo sviluppo, la produzione o la diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari, o all'uso in ambito militare in Paesi soggetti ad embargo sulle armi.
Regime autorizzativo: il regolamento introduce nuove autorizzazioni:
- AGEU007 per i trasferimenti tecnologici infragruppo in determinate circostanze;
- AGEU008 per l’esportazione di determinati codici di controllo relativi alla categoria 5, in materia di crittografia;
- autorizzazioni relative a grandi progetti, concesse ad un esportatore specifico per un tipo o categoria di prodotti a duplice uso e valide per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali/Paesi terzi che siano collegati da un determinato progetto di vasta scala.
Queste autorizzazioni potranno avere una durata massima di quattro anni.
Tenuta dei registri delle esportazioni di beni duali: gli esportatori di prodotti a duplice uso devono conservare per almeno cinque anni (con il regolamento precedente si chiedevano 3 anni) i registri delle loro esportazioni. I registri dovranno riportare i principali documenti commerciali - fatture, documenti di trasporto ecc. - perché le Autorità abbiano visibilità su quali e quanti prodotti a duplice uso sono stati oggetto di esportazione, esportatore e destinatario, uso e utilizzatore finale dei beni esportati.
Migliore cooperazione amministrativa tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali
Introduzione degli Internal Compliance Programmes (ICP): i programmi interni di conformità potranno essere imposti per ottenere alcune autorizzazioni (per esempio l’autorizzazione globale). Tali programmi sono da intendersi come l’insieme delle politiche e delle procedure da adottare in azienda per rispettare le disposizioni e gli obiettivi del regolamento sul duplice uso, e in un'ottica più ampia, per la valutazione dei rischi connessi con le esportazioni.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).