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Aggiornamento emergenza Coronavirus - Obblighi per le persone in arrivo in Italia da Paesi esteri

In base alla normativa emanata per far fronte all'emergenza Covid-19, si fornisce una sintesi degli obblighi che le persone provenienti dall’estero devono osservare all’ingresso in Italia.

 

  • Ingresso di persone fisiche, ad eccezione del personale viaggiante (conducenti professionali) di imprese con sede legale in Italia, dei lavoratori transfrontalieri e del personale medico sanitario: al momento dell’ingresso è previsto l’obbligo di isolamento per 14 giorni presso il domicilio o la dimora con una deroga riservata a chi vi entra per comprovate ragioni di lavoro e per una breve durata di tempo, di 72 ore, eventualmente prorogabili di ulteriori 48 ore. Queste ultime hanno tuttavia l’obbligo di presentare apposita dichiarazione nella quale si attesta di entrare esclusivamente per tale esigenza lavorativa. In caso di insorgenza di sintomi, è previsto l’obbligo di immediata segnalazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria e di isolamento;
  • Ingresso di personale viaggiante (conducenti professionali) di imprese con sede legale in Italia, dei lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per comprovati motivi di lavoro e del personale medico sanitario: obbligo di compilazione del modello di autodichiarazione del Ministero dell’Interno;
  • Ingresso del personale viaggiante (conducenti professionali) di imprese che non hanno sede legale in Italia: obbligo di compilazione del modulo di autodichiarazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della salute e permanenza massima di 72 ore eventualmente estendibile ad ulteriori 48 ore per motivate necessità. Il modello dell’autocertificazione è disponibile in allegato anche in lingua inglese, ma il Ministero informa che si tratta di una traduzione di mera cortesia e che, insieme alla traduzione, va obbligatoriamente compilata la versione in lingua italiana.

 

Ulteriori approfondimenti sono disponibili consultando l'Ordinanza n. 3986 del 28 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute e il Decreto n. 120 del 17 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute.

 

In base al DPCM del 1° aprile 2020, le suddette disposizioni sono al momento valide fino al 13 aprile 2020.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205).