L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11 del 6 maggio 2020, ha confermato che il regime di franchigia dai dazi e di esenzione dall’IVA all’importazione di mascherine e altro materiale sanitario per l’emergenza Covid-19 è riconosciuto anche quando tali importazioni sono effettuate da operatori che agiscono per conto dei soggetti destinatari indicati nella Decisione n. 2020/491 della Commissione UE (cfr. nostra Circolare n. 233 del 30/03/2020).
Con la Decisione n. 2020/491 del 3 aprile 2020, la Commissione UE ha infatti stabilito l’esenzione da IVA/dazi doganali connessi all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia per il periodo compreso tra il 30 gennaio e il 31 luglio 2020 in base ai tre seguenti criteri:
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soggettivo: spetta ad organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico,organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali,unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso (art. 1, par. 1, lett. c) e par. 2);
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oggettivo: deve trattarsi di merci rispondenti ai requisiti di cui all’art. 1, par. 1, lett. b) della decisione;
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finalità: i beni devono essere destinati alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da Covid-19, ovvero esposte al rischio di contrarre il virus, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche nel caso in cui i beni restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione (art. 1, par. 1, lett. a) e par. 2).
Lo sgravio della cessione effettuata dall’importatore è concesso inoltre a condizione che abbia ad oggetto i medesimi beni importati “per conto” del soggetto legittimato e che tali beni siano destinati da quest’ultimo a uno degli utilizzi previsti.
Alla luce di tali premesse, l’Agenzia ha precisato che l’esenzione da IVA/dazi si applica anche nei confronti dei soggetti intermediari, che importano i beni su mandato degli enti destinatari finali legittimati, ma solo quando l’importatore agisce per conto dei soggetti legittimati, “circostanza di volta in volta desumibile dagli accordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espressamente conferito, purché l’esistenza, anche implicita, di un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi”.
Nonostante la Circolare non lo dica in maniera esplicita il “trasferimento” si deve intendere a titolo oneroso e deve consistere in una cessione del bene da parte del soggetto importatore nei confronti degli organismi/enti pubblici o delle unità di pronto soccorso.
Ricordiamo che l’esenzione dei dazi e dell’IVA opera previo rilascio di un’autorizzazione da parte dell'Ufficio delle Dogane competente che deve accertare la destinazione finale dell’importazione (distribuzione gratuita o messa a disposizione gratuita) dei beni ai soggetti colpiti da Covid-19.
All’atto dello sdoganamento dei beni, pertanto, il soggetto importatore beneficiario (organizzazione pubblica, ente statale, unità di pronto soccorso) deve presentare apposita autocertificazione con la quale attesta la propria identità e il proprio impegno a versare i dazi e l'IVA all'importazione in caso di mancata concessione della franchigia da parte della Commissione doganale.
Qualora invece l'importatore sia un soggetto diverso dal destinatario finale che opera per suo conto e su suo mandato, ai fini dell’autorizzazione allo sdoganamento, lo stesso dovrà produrre due autocertificazioni:
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la prima, a carico dell’ente o dell’organismo destinatario dei beni (autocertificazione a svincolo diretto/svincolo celere);
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la seconda, a carico dell’importatore che agisce per conto dell’ente destinatario, in cui dichiara che i beni descritti per natura e quantità sono importati in esenzione dei diritti doganali su mandato del destinatario.
Tali autocertificazioni, da redigersi compilando appositi modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli, sono rese sotto la responsabilità dal soggetto importatore avente titolo od operante per conto dell’organizzazione/ente beneficiario, con la conseguenza che in caso di falsità delle stesse si verificheranno effetti sia sul piano penale che amministrativo, con la decadenza dai benefici conseguiti.
Rivolgersi a
Salvini Claudia (cell. 335/7917071 - salvini@ali.legnano.mi.it)