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Accordo di Libero Scambio UE-Nuova Zelanda – Modalità operative per beneficiare delle tariffe preferenziali

 

Dal 1° maggio 2024 verranno applicate le preferenze tariffarie e tutti gli altri benefici previsti nell'Accordo di libero scambio (ALS) tra l'UE e la Nuova Zelanda (cfr. nostra Circolare n. 402 del 10/04/2024).

 

L'obiettivo principale dell'Accordo con la Nuova Zelanda è consentire "la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti" (art. 1.1, ALS). È pertanto previsto che ciascuna Parte riduca, o sopprima, i propri dazi doganali, applicabili all'importazione di merci originarie dell'altra Parte, come previsto nelle tabelle di soppressione dei dazi, di cui all'Allegato 2-A dell'Accordo.

 

Regole e procedure relative all'origine delle merci

Al Capo 3 (sezioni A e B, a partire da pag 51 dell'Accordo) sono riportate le norme che gli operatori devono rispettare per avvalersi delle previste misure di esenzione, o riduzione, daziaria. A tal proposito l'art. 3.16 (pag 67 dell'Accordo) prevede che la richiesta di trattamento preferenziale da parte dell'importatore si basa su:

 

  • un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o
  • la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore

 

L'attestazione di origine da parte dell'esportatore è rilasciata su una fattura o altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

Il testo dell'attestazione di origine e la relativa traduzione è riportato nell'allegato 3C (pag 625 dell'Accordo). Il "numero di riferimento" richiamato nella dichiarazione di origine è da intendere il numero di registrazione REX. Resta inteso che, ai sensi dell’articolo 68 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, per le spedizioni nelle quali la merce di origine unionale è inferiore ai 6000,00 euro, il REX non è necessario.

 

Le regole specifiche per determinare l'origine preferenziale di un prodotto realizzato incorporando in parte materiali non originari sono riportate nell'allegato 3A (pag 543 e seguenti dell'Accordo).

 

L'ALS con la Nuova Zelanda è il primo Accordo dell'Unione che recepisce pienamente il nuovo approccio al commercio e allo sviluppo sostenibile che si traduce nella previsione di impegni per promuovere, tra l'altro:

  • la tutela e il sostegno dei diritti dei lavoratori, nel rispetto delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
  • la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne (art. 19.4);
  • la tutela dell'ambiente (art. 19.5) e la lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con le finalità e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;
  • la protezione della salute delle persone, degli animali o delle piante (Capo 6), nonché la promozione di sistemi alimentari sostenibili (Capo 7) e del benessere degli animali (Capo 8).

 

Sul portale Access2Markets e nella pagina web della DG Commercio dell’UE dedicata all'Accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda sono disponibili opuscoli informativi settoriali e una guida dettagliata con particolare attenzione alle PMI.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).