Come anticipato con la nostra Circolare n. 382 del 07/06/2021, dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 partirà il periodo transitorio durante il quale gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea.
Sulla G.U. n. 168 del 15 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021 riguardante la disciplina degli effetti dell'IVA nei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, che dà attuazione alla procedura prevista dall’art. 12 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), relativa agli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra i due Paesi.
Il decreto, che dal prossimo 1° ottobre 2021 sostituirà il D.M. 24 dicembre 1993, stabilisce un periodo transitorio a decorrere dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022 nel quale, relativamente alle cessioni di beni realizzate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, la fattura può essere emessa o ricevuta alternativamente in formato elettronico o analogico.
Dal 1° luglio 2022 le fatture andranno emesse e accettate esclusivamente in formato elettronico, fermo restando le ipotesi di deroga previste dalla normativa.
Cessioni di beni verso operatori sammarinesi
Il decreto sintetizza la disciplina delle cessioni effettuate verso Paesi esteri (artt. 8 e 9 del D.P.R. 633/1972) e stabilisce l’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di beni (e servizi connessi) spediti o trasportati da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia verso operatori economici sanmarinesi che hanno comunicato il codice identificativo agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.
Le fatture emesse in formato elettronico devono riportare il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal Sistema di Interscambio (SdI) all'ufficio tributario di San Marino il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.
L’Agenzia delle Entrate, sempre attraverso apposito canale dedicato, mette a disposizione dell’operatore italiano l’esito del controllo effettuato; qualora nei 4 mesi successivi all’emissione della fattura l’ufficio tributario sammarinese non convalidasse la regolarità dell’operazione, il fornitore italiano nei successivi trenta giorni è tenuto ad emettere nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26, c. 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Si precisa che l’operazione in oggetto è "non imponibile IVA" ai sensi dell’art. 8, in base al richiamo dell’art. 71 D.P.R. 633/1972 solo se l’ufficio tributario di San Marino convalida la regolarità dell’operazione.
Acquisti di beni da operatori sammarinesi
Le fatture elettroniche emesse da fornitori sammarinesi relativamente agli acquisti effettuati da operatori italiani, i cui beni sono spediti o trasportati nel territorio nazionale con documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali l’operazione è effettuata, sono trasmesse dall’ufficio tributario sammarinese allo SdI, che le recapita al cessionario attraverso apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Le fatture relative agli acquisti di beni possono alternativamente essere emesse con IVA oppure senza IVA. Nel caso in cui viene emessa una e-fattura con addebito dell’imposta, l’IVA viene versata dal cedente all’ufficio tributario sammarinese, che trasferisce le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni insieme agli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti, affinché l’Agenzia stessa possa espletare i relativi controlli. L’esito positivo di tale verifica viene reso noto telematicamente anche all’acquirente italiano il quale, da tale momento, può operare la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto.
Nell’ipotesi in cui venga emessa fattura senza addebito dell’imposta, l’acquirente italiano che riceve la fattura tramite SdI è tenuto ad assolvere l’IVA ai sensi dell’art. 17, c. 2, D.P.R. 633/1972.
Il decreto precisa inoltre che la fattura riguardante le prestazioni di servizi di cui all'art. 21, c. 6-bis, lettera b), D.P.R. 633/1972 rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero identificativo attribuito dalla Repubblica di San Marino, può essere emessa in formato elettronico tramite lo SdI.
Il provvedimento, analogamente a quanto previsto per gli scambi intracomunitari, precisa che:
- non è assimilato alle cessioni di beni verso il territorio della Repubblica di San Marino, l’invio di beni per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, nonché per l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni.
- non si considera importazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 633/1972 l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, operatore economico, nella Repubblica di San Marino.
Tali disposizioni operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del D.P.R. 633/1972, e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.
Farà seguito un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate a disciplina delle regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni del succitato decreto.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221)