Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 211273 del 5 agosto 2021 sono state definite le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
Il Decreto Crescita (DL n.34/2019 - art. 12) aveva previsto l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica anche nei rapporti commerciali di scambi di beni con San Marino ad eccezione dei soggetti esonerati da tale obbligo. Detta disposizione subordinava l’efficacia della stessa all’emanazione di un apposito decreto ministeriale in conformità agli accordi che l’Italia avrebbe sottoscritto con San Marino.
Il provvedimento di attuazione è il DM 21 giugno 2021, pubblicato nella G. U. n. 168 del 15 luglio 2021 e in vigore dal 1° ottobre 2021.
Pertanto, dal 1° ottobre 2021, fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, la fattura potrà essere emessa e ricevuta in formato elettronico oppure ancora in formato cartaceo.
A partire dal 1° luglio 2022, la fattura elettronica e le relative note di variazione diventeranno obbligatorie e dovranno transitare attraverso il SdI.
Rimarranno ancora esonerati da tale adempimento elettronico i soggetti che attualmente non sono soggetti all’obbligo della fattura elettronica (es.: i contribuenti minimi, i forfettari, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, gli agricoltori in regime di esonero, ecc.), fatta eccezione per i soggetti non residenti identificati in Italia. Tali soggetti non essendo obbligati a emettere fattura elettronica, potranno continuare ad emettere la fattura in formato cartaceo, salva la facoltà di emetterla in formato elettronico.
Nel DM 21 giugno 2021 viene anche precisato che la fattura avente per oggetto prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero identificativo attribuito dalla Repubblica di San Marino potrà essere emessa in formato elettronico mediante SdI. Il decreto non introduce pertanto l’obbligo di emettere fattura elettronica per le prestazioni di servizi verso soggetti passivi di San Marino, lasciando in capo agli operatori economici la facoltà di continuare ad emetterla in formato cartaceo.
Le regole tecniche necessarie all’attuazione della disposizione sono contenute nel Provvedimento del 5 agosto 2021 e prevedono che:
- le fatture elettroniche scambiate tra gli operatori dei due Stati sono trasmesse e ricevute tramite SdI secondo le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 (il medesimo che disciplina l’obbligo della fattura elettronica in capo ai soggetti passivi stabiliti in Italia);
- l’Ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori sanmarinesi e riceve quelle degli operatori italiani;
- le fatture elettroniche inviate da San Marino saranno controllate dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino;
- la fattura elettronica via SdI potrà essere utilizzata anche per le prestazioni di servizi effettuate da operatori nazionali nei confronti di soggetti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito loro da San Marino. In tal caso, il Sistema di interscambio trasmetterà la fattura elettronica emessa dal prestatore nazionale all’Ufficio tributario di San Marino, che a sua volta la inoltrerà al committente sammarinese.
In conformità a quanto stabilito dal provvedimento del 30 aprile 2018, il fornitore e il cessionario nazionale potranno visualizzare nel portale “Fatture e Corrispettivi” oltre ai dati fiscali riguardanti le fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino, anche le informazioni sull’esito dei controlli effettuati.
In particolare, per le cessioni B2B verso San Marino, il SdI, una volta ricevuta la fattura elettronica, la invia all’Ufficio tributario di San Marino il quale, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta all’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.
Il fornitore italiano, accedendo ai servizi di consultazione del portale “Fatture e Corrispettivi” potrà visualizzare non solo i dati fiscali delle proprie fatture inviate verso San Marino, ma anche l’esito conseguente ai controlli effettuati dall’Ufficio tributario di San Marino.
Qualora nei 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio tributario sammarinese non abbia convalidato la regolarità della fattura, il fornitore italiano, nei successivi 30 giorni, dovrà emettere una nota di variazione in aumento per l’IVA, senza il pagamento di sanzioni o interessi, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n.633/72.
Nel caso invece di cessioni di beni da San Marino verso l’Italia, con addebito dell’IVA nazionale da parte del fornitore sammarinese, detta imposta è versata dall’operatore economico di San Marino al proprio Ufficio tributario, il quale, a sua volta, entro 15 giorni provvede a riversarla al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate ed a trasmettere alla stessa anche un elenco riepilogativo delle fatture e dei pagamenti. L’Agenzia controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione telematica all’Ufficio tributario sammarinese e, in caso di esito regolare, anche al cessionario nazionale.
Il cessionario italiano potrà consultare del portale “Fatture e Corrispettivi oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, anche i dati della fattura elettronica inviata dall’operatore sammarinese, nonché l’informazione dell’esito positivo dei controlli effettuati dalla Agenzia al fine di poter procedere alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/72. Infatti, solo dopo avere ricevuto tale comunicazione il cessionario nazionale potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata in via di rivalsa al fornitore sammarinese.
Analogamente, in caso di cessioni di beni da San Marino verso l’Italia senza addebito d’imposta, il cessionario IVA italiano potrà visualizzare l’informazione circa l’esito positivo dei controlli, in modo così da poter emettere autofatturare l’acquisto, ai sensi dell’art.17, comma 2 del D.P.R. 633/72, e a registrala nel registro IVA vendite e acquisti.
Il provvedimento dispone poi che, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l’Agenzia delle Entrate non potrà consultare o elaborare i dati contenuti nei file trasmessi tramite il SdI, se non limitatamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza.
Recentemente, infine, l’Ufficio Tributario di San Marino (hub per la ricezione e smistamento delle fatture elettroniche nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino) con la Circolare n. 92466 del 31 agosto 2021, ha reso noto il codice destinatario “2R4GT08” (7 caratteri alfanumerici), che gli operatori italiani dovranno indicare nelle e-fatture emesse nei confronti dei sammarinesi e sarà attivo dal 1° ottobre, ma resterà opzionale fino al 30 giugno 2022.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 221)