A partire dal 1° ottobre e fino al 2 novembre 2020 si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel terzo trimestre 2020 (1° luglio – 30 settembre).
Si ricorda che ai fini della fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica, della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837 del 7.6.2018.
L’ammontare del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2020. Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, purché comprovino i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016, dal 1° gennaio 2016 è escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore e pertanto il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale deve attestare che il gasolio per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei citati veicoli.
Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2020, saranno esclusi dall’agevolazione i veicoli euro 3, mentre dal 1° gennaio 2021 saranno esclusi anche gli euro 4.
L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 2° trimestre 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2022.
Si ricorda che l’art. 8 del D.L. n.124/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Quindi, dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile. Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Servizio “chiavi in mano” per la compilazione e trasmissione delle richieste di rimborso
L’Associazione, attraverso Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, offre un servizio qualificato per la compilazione e la trasmissione telematica dei modelli per la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio alle imprese di autotrasporto.
La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
Attraverso Assoservizi Legnano, le aziende associate potranno avvalersi di un servizio “chiavi in mano” che comprende:
- la richiesta delle credenziali;
- il ritiro delle credenziali presso la Dogana competente;
- la compilazione del modello;
- la presentazione per via telematica del modello;
- l'inoltro della ricevuta di consegna.
Rivolgersi a
Per ulteriori informazioni sulle condizioni di adesione ed i costi del servizio, le aziende interessate sono invitate a rivolgersi ai nostri uffici (Area Fiscale e Societario – int. 221).