Nella risposta a interpello n. 51 del 17 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la consegna di beni dal fornitore italiano in un altro Stato UE per effettuare successive vendite a distanza in altro Paese membro, essendo una cessione intracomunitaria assimilata, implica l’apertura di una Partita IVA di identificazione diretta in tale Stato membro.
Nel caso oggetto di interpello la società interpellante Alfa è una casa di moda che vende i propri capi tramite operazioni di vendita a distanza superiori a 10.000 euro nei confronti di consumatori finali residenti nella UE e in Paesi terzi.
Per l'effettuazione di tali transazioni la società si avvale a volte di boutique, piattaforme elettroniche e società terze. In particolare, la società Alfa chiede chiarimenti all’Agenzia delle entrate per le seguenti 3 casistiche:
- 1° caso: clienti tedeschi, consumatori finali, acquistano prodotti a marchio ''Alfa'' tramite piattaforma elettronica o presso boutique italiane. In entrambi i casi i beni vengono inviati dal magazzino italiano della Spa o dalla boutique italiana al domicilio degli acquirenti in Germania.
- 2° caso: clienti francesi, consumatori finali, acquistano prodotti a marchio ''Alfa'' tramite piattaforma elettronica. Detti beni - preventivamente ceduti alla società italiana dalla società tedesca del medesimo gruppo - sono spediti da un magazzino italiano situato in Germania per il tramite di una partita IVA di identificazione diretta tedesca e trasportati a destinazione finale in Francia da una società terza di trasporto, su incarico della società italiana. In tale caso, la società italiana Alfa chiede se possa fruire del regime OSS per assolvere l'imposta relativa alle cessioni nei confronti dei consumatori finali francesi.
- 3° caso: clienti francesi, consumatori finali, acquistano prodotti a marchio ''Alfa'' tramite piattaforma elettronica. I prodotti, ceduti dalla Spa ai propri clienti previo acquisto dalla consociata tedesca Beta, sono spediti da un magazzino di proprietà della consociata tedesca al domicilio francese degli acquirenti con trasporto a cura della società italiana. La società chiede se può aderire al regime OSS, registrandosi al portale in Italia, per assolvere l'imposta relativa ai beni venduti ai clienti finali francesi. Alfa chiede, altresì, come qualificare ai fini IVA la transazione con la consociata tedesca Beta.
In relazione all’applicabilità del regime OSS, l’Agenzia fornisce le seguenti soluzioni:
- 1° caso: la cessione dei beni, acquistati online o presso boutique italiane, e successivamente spediti dai magazzini/negozi italiani di Alfa al domicilio tedesco degli acquirenti, privati consumatori, si qualifica come vendita a distanza intracomunitaria dichiarabile tramite il regime OSS previa registrazione al portale.
- 2° caso: anche in tal caso è possibile ricorrere al regime OSS in quanto la circostanza che i beni siano spediti in Francia dal magazzino della società italiana munita di un proprio identificativo IVA tedesco, non osta alla qualifica della descritta operazione come vendita a distanza intracomunitaria. L’Agenzia ritiene inoltre corretto considerare come cessione domestica in Germania la vendita effettuata da Beta, consociata tedesca, nei confronti di Alfa dei beni a marchio Alfa presenti sul territorio tedesco.
- 3° caso: la cessione tra Beta e la società italiana è qualificabile come operazione interna in Germania. Per la successiva cessione dalla Germania alla Francia, la società italiana, inviando in altro Stato membro i beni della propria impresa realizza un’operazione assimilata ad una cessione intracomunitaria. Ciò comporta che la società italiana si deve identificarsi ai fini IVA in Francia per l’assolvimento degli adempimenti fiscali locali. La successiva cessione dei beni agli acquirenti francesi, consumatori finali, costituisce una vendita interna soggetta all’IVA francese.
Area Fiscale e Societario (int. 231)