La Legge di Bilancio 2022 ha confermato, modificandolo, il nuovo meccanismo della super deduzione dei costi di R&S introdotto c.d Decreto “Fiscale” ( D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in L. 17 dicembre 2021, n. 215, in sostituzione della disciplina del Patent Box.
La Legge di bilancio 2022 ha confermato la nuova disciplina della super deduzione (e l'abrogazione del Patent Box), con le seguenti caratteristiche:
- la percentuale di super deduzione viene innalzata dal 90% al 110% (marchi e il know how sono esclusi dai beni immateriali agevolabili);
- diventa ammissibile il cumulo della nuova agevolazione con il credito d’imposta R&S;
- la decorrenza della nuova disciplina che si applica alle opzioni esercitate con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 22 ottobre 2021 e ai periodi d’imposta successivi (di conseguenza, vengono ridisciplinate le ipotesi di passaggio dal vecchio al nuovo regime nel periodo transitorio);
- viene introdotto un meccanismo di “recapture” che consente di agevolare i costi di R&S relativi alla creazione dell’immobilizzazione immateriale, se sostenuti negli otto anni antecedenti a quello in cui il bene acquisisce un titolo di privativa industriale.
Con Provvedimento del 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli.
Soggetti beneficiari
Possono esercitare l’opzione per il nuovo regime di super deduzione dei costi di R&S i soggetti titolari di reddito di impresa che svolgono attività rilevanti di:
- ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- innovazione tecnologica;
- design e ideazione estetica;
- attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Sono ammesse all’agevolazione anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti d’impresa in Paesi con i quali sia in vigore un accordo contro le doppie imposizioni e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
L’opzione per il nuovo regime ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di esercizio dell’opzione.
Agevolazione
La nuova agevolazione consiste nella possibilità per le imprese di maggiorare del 110%, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap, i costi di R&S sostenuti in relazione ai seguenti beni immateriali:
- software protetto da copyright,
- brevetti industriali,
- disegni e modelli,
utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività.
La nuova agevolazione non è legata al reddito derivante dagli IP assets, come accade nel regime del Patent Box, ma alle spese di R&S sostenute in relazione a tali beni.
Il risparmio fiscale è quindi commisurato ai costi sostenuti per la creazione e lo sviluppo del bene immateriale (risparmio fiscale = 27,9% x 110% = 30,69% dei costi di R&S).
Le disposizioni attuative del nuovo regime saranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
La super deduzione dei costi di R&S e il credito d’imposta R&S sono cumulabili.
Iniziative e spese ammissibili
I costi di R&S ammissibili devono riferirsi a beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa:
- software
- protetto da copyright;
- brevetti industriali, compresi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
due o più beni immateriali di quelli appena descritti collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, “tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi”.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, non sono più ammissibili all’agevolazione i marchi e il know how.
Più nello specifico, poi, per determinare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione del 110% bisogna far riferimento alle seguenti voci di spesa:
- spese per il personale con rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.
Gli effetti che derivano da eventuali rivalutazioni o riallineamenti non possono essere considerati nella determinazione delle spese agevolabili.
Modalità di accesso
Le imprese possono optare per il nuovo regime a condizione che svolgano attività di R&S – direttamente o indirettamente mediante contratti di ricerca stipulati con società extra gruppo, università o enti di ricerca e organismi equiparati – finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali sopra indicati.
Recapture ottennale
L’impresa che in uno o più periodi d’imposta sostiene spese di R&S per la creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, può beneficiare della super deduzione al 110% a decorrere dal periodo d’imposta in cui il bene ottiene un titolo di privativa industriale.
La super deduzione può essere applicata “a ritroso”, agevolando anche i costi sostenuti negli anni passati fino all’ottavo anno precedente quello in cui viene ottenuta la privativa industriale.
Pertanto per un bene immateriale, brevettato nel 2021, è possibile agevolare le relative spese di R&S considerando anche quelle sostenute negli anni dal 2013 al 2020.
Il nuovo regime di super deduzione si applica alle opzioni esercitate con riferimento al periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto “Fiscale”) e ai successivi periodi d’imposta.
Contestualmente, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 e ai successivi periodi d’imposta, non sono più esercitabili le opzioni per il Patent Box “ordinario” e per il Patent Box “autoliquidato”.
Documentazione e penalty protection
Le imprese che intendono avvalersi del nuovo regime possono indicare le informazioni necessarie per determinare la maggiorazione dei costi in un’apposita documentazione da predisporre secondo quanto sarà previsto da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il possesso di questa documentazione consente la cosiddetta “penalty protection”, ossia la disapplicazione delle sanzioni nel caso in cui – in sede di verifica fiscale - l’Agenzia delle Entrate operi una rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito. Ovviamente, la disapplicazione delle sanzioni è riconosciuta solo se la documentazione è idonea a consentire all’Amministrazione finanziaria il riscontro della corretta maggiorazione.
L’impresa che detiene tale documentazione ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione non è possibile ottenere la penalty protection.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)