L’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha esteso l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (i.e. un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata), già previsto per le imprese individuali e le società (dall’articolo 5, comma 1, del DL n. 179/2012) anche agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.
Questo obbligo, in virtù del quale gli amministratori devono dotarsi di una PEC certificata, decorre a partire dal 1°gennaio 2025.
Con l’articolo 13, commi 3 e 4, del DL n. 159/2025, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla norma originaria per prevedere che:
- l’obbligo di indicare il domicilio digitale grava sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del Consiglio di amministrazione;
- il domicilio digitale di predetti amministratori non può coincidere con quello della società;
- la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle Imprese deve avvenire, per le imprese già iscritte, entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico;
- la mancata comunicazione determina: i) per le società di nuova costituzione, la sospensione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese con invito all’integrazione della documentazione e ii) per le società già iscritte l’applicazione della sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro ex articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 31 ottobre e ne è iniziato l’iter per la conversione in legge.
E’ disponibile sul sito di Unioncamere un documento con prime indicazioni operative.
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Area Fiscale e Societario