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Obbligo di domicilio digitale per gli amministratori di societa' entro il 30 giugno 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 aggiungendo, in fine, le parole “nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.

Lo scopo della previsione è garantire una comunicazione tra imprese e PA, ufficiale, tracciabile e sicura.

 

Definizione di “domicilio digitale”

  • Casella di posta elettronica certificata (PEC): sistema di comunicazione che attesta l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica, fornisce ricevute opponibili a terzi e garanzie certe rispetto a data e ora di invio e consegna del messaggio e di integrità del suo contenuto ma non la garanzia diretta dell’identità del mittente;
  • Servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), disciplinato dall’art. 44 del Regolamento (UE) n. 910/2014): servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prova di avvenuto invio e ricezione dei dati, protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto danni o di modifiche non autorizzate e garantisce informazioni certe sul titolare della casella mittente e sulla riconducibilità a questi del contenuto del messaggio. Il SERCQ prevede un’autenticazione forte per chi scrive e invia il messaggio.

 

Il Ministero precisa (con la Nota n. 43836 del 12 marzo 2025) che in assenza di una data di decorrenza esplicita, l'obbligo di iscrivere l'indirizzo digitale degli amministratori:

  • deve essere adempiuto entro il termine del 30 giugno 2025;
  • riguarda tutte le forme societarie, comprese le società di persone e le società semplici limitatamente a quelle che svolgono attività agricola. Sono escluse le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili, mentre vi sono tenute le reti di impresa che svolgono attività commerciale verso terzi e che sono dotate di un fondo comune;
  • riguarda tutti coloro - persone fisiche o giuridiche - ai quali è formalmente attribuito il potere di gestione e amministrazione dell’impresa.

 

La Nota chiarisce che la PEC dell’amministratore, da comunicare al registro delle imprese, deve essere necessariamente diversa da quella della società. L'amministratore non è obbligato a dotarsi di indirizzi diversi, quando ricopre la carica in diverse società.

 

Viene confermato che l’omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministratore comporta la sospensione del procedimento di iscrizione della nomina o del rinnovo della carica.

 

Infine viene precisato che in via residuale, in caso di inadempimento, è applicabile la sanzione prevista per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi fissata da € 103 a € 1.032, la cui misura può essere ridotta a 1/3 nel caso si adempia entro 30 gg. dal termine.