L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 324659/2021, illustra come i contribuenti potranno regolarizzare eventuali anomalie riguardanti l’utilizzo degli aiuti IRAP in regime “de minimis” (Reg. 1407/2013), indicati nella dichiarazione IRAP 2019 (periodo d'imposta 2018).
A partire dal 2019 è stato introdotto l’obbligo per le imprese di indicare, in appositi quadri del modello Redditi e del modello IRAP, gli aiuti di Stato di natura fiscale maturati nell’anno oggetto di dichiarazione, con la finalità di consentire all’Agenzia delle Entrate la loro registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (c.d. RNA).
Gli aiuti fiscali vengono registrati nell’RNA dall’Agenzia delle Entrate e si intendono concessi nell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione nella quale sono indicati.
Con riferimento agli aiuti fiscali, per la verifica del limite previsto per gli aiuti “de minimis” (200.000 euro per “impresa unica” nell’arco di tre esercizi finanziari), l’RNA utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto.
In caso di superamento della soglia dei 200.000 euro, l’Agenzia non può registrare tali aiuti nell’RNA e segnala l’anomalia al contribuente mediante una comunicazione che viene inviata via pec (o per posta ordinaria in caso indirizzo pec non attivo o non registrato) e che viene resa disponibile anche nel cassetto fiscale.
Una volta ricevuta la comunicazione dell’anomalia, il contribuente ha la possibilità di:
- se il superamento è imputabile a errori nella compilazione del quadro IS della dichiarazione Irap 2019, il contribuente può mettersi in regola presentando una dichiarazione integrativa con i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti “de minimis” verranno iscritti nell’RNA nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono indicati;
- se il superamento non è imputabile a errori di compilazione del quadro IS della dichiarazione Irap 2019, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto “de minimis” illegittimamente fruito, comprensivo di interess
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Area Fiscale e Societario (int. 231)