DL Aiuti bis
Il Decreto “Aiuti-bis” (D.L. 115/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2022, prevede alcuni interventi fiscali volti a fronteggiare il caro-energia, in continuità con le misure già adottate con precedenti provvedimenti. In particolare il Decreto estende al terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta energia, nonché l’aliquota agevolata IVA al 5% per le somministrazioni di gas.
- Crediti d’imposta energia e gas – Estensione al terzo trimestre 2022
- IVA al 5% per le forniture di gas – Estensione al terzo trimestre 2022
- Crediti d’imposta per energia elettrica e gas (art. 40 quater) – esclusione dal plafond de minimis
Per approfondimenti si consulti la nota di Confindustria allegata.
Pubblicati i codici tributo dei crediti energia e gas
L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 49/E ha pubblicato i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022 i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta energia e gas, disciplinati dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.115/2022 (DL Aiuti bis).
DL Aiuti ter
Proroga, estensione e rafforzamento del credito d’imposta per le imprese energivore e gasivore, non energivore e non gasivore (art. 1). In particolare, per le imprese energivore è prevista l’estensione del contributo straordinario per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, innalzando la percentuale del beneficio dal 25 al 40%, purché il prezzo calcolato sulla media del terzo trimestre del 2022 sia superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019. Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nello stesso periodo temporale.
Analogamente, si riconosce alle imprese gasivore il credito d’imposta nella maggiore misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, qualora il prezzo, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Per le imprese non energivore, è stata modificata la soglia minima di potenza dei contatori per l’accesso al credito di imposta, riducendola da 16,5 kW a 4,5 kW. Per questa categoria di imprese il credito d’imposta è riconosciuto il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo calcolato sulla media del terzo trimestre del 2022 sia superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Per le imprese non gasivore è previso il riconoscimento del credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Utilizzo dei crediti per i mesi ottobre e novembre 2022 esclusivamente in compensazione entro il 31 marzo 2023.
Il Decreto dispone poi alcuni interventi anche sul fronte della liquidità, al fine di supportare le imprese colpite dal caro bollette (art. 3), in particolare, in tema di garanzie pubbliche.
Per approfondimenti si consulti la nota di Confindustria allegata.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)