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Misure contro il caro energia - DL "Energia"

 

 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. Decreto Legge Bollette) che opera principalmente sul capitolo energia, su quello sanitario e in materia fiscale.

 

Energia

 

GAS - RIDUZIONE IVA 5% E ONERI GENERALI PER IL 2° TRIMESTRE 2023

 

Le somministrazioni di gas metano, usato per combustione, per usi industriali e civili contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Tale aliquota viene applicata anche per eventuali importi ricalcolati, a seguito di fatture di consumi stimati, sempre riferibili anche percentualmente al 2° trimestre 2023.

Questa disposizione viene adottata anche per le forniture di servizi che si riferiscono al teleriscaldamento e all'energia termica prodotta con gas metano a fronte di un contratto di servizio energia.

Rimangono azzerate per il 2° trimestre 2023, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore gas.

Infine, in conseguenza della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, sono confermate solo per il mese di aprile le aliquote negative della componente tariffaria UG2C calcolate tramite requisiti specifici.

 

ENERGIA ELETTRICA E GAS - CREDITO DI IMPOSTA 2° TRIMESTRE 2023

 

Proroga del Credito di imposta per l'energia elettrica e il gas anche per il 2° trimestre 2023.

 

ENERGIA ELETTRICA

  • imprese energivore: credito d'imposta pari al 20%delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  • imprese non energivore: credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.

 Possono accedere alle agevolazione le imprese secondo i seguenti criteri:

  • impresa energivora (iscritta nell'elenco 2023 pubblicato da CSEA)
  • impresa non energivora dotata di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
  • incremento per l’acquisto della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del 1° trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, superiore al 30% costi per kWh.

I Crediti di imposta maturati nel 2022 (III Trimestre, Ottobre-Novembre e Dicembre) residui (non ancora utilizzati)  per i quali è stata inviata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, dovranno essere compensati entro il 30 settembre 2023.

 

GAS

 

imprese gasivore(impresa a forte consumo di gas naturale): l'impresa deve essere ricompresa tra le società che sono contenute nell'elenco 2023 pubblicato da CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), criterio già in vigore rispetto alla richiesta del credito di imposta per il 1° trimestre 2023.

  • non gasivora: tutte le altre imprese

Per entrambe le tipologie il credito d’imposta è pari al 20% da applicare alle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.

Il credito d’imposta spetta se sono verificati i seguenti requisiti:

  • il gas naturale consumato dall'impresa deve essere impiegato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ha subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Anche per le nuove agevolazioni sarà possibile per le imprese non energivore e non gasivore richiedere tramite PEC l'ammontare del Credito di Imposta, al proprio fornitore di energia elettrica o gas naturale nel caso in cui lo stesso risulti essere il medesimo nel primo trimestre 2023, primo trimestre 2019 e II trimestre 2023.

Il venditore, entro 60 gg dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta, deve inviare al cliente una comunicazione scritta in cui vengono riportati il calcolo dell'incremento di costo e l'importo del Credito di Imposta.

 

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.

Per quanto riguarda i Crediti di imposta relativi al II Trimestre 2023, gli stessi dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2023 sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

I crediti d'imposta sono cedibiliunicamente per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione ad eccezione di alcune casistiche.

Le imprese che aderiscono alla misura del Credito di Imposta non potranno beneficiare della rateizzazione delle bollette.

 

Sanità

 

Con riferimento al capitolo sanitario si evidenziano due interventi in materia di payback sui dispositivi medici, il primo volto a contenere l’impatto finanziario del meccanismo sulle imprese per gli anni 2015-18 (stanziamento di 1 miliardo) il secondo orientato a chiarire le regole di detrazione IVA per le imprese tenute ai versamenti.

 

Fiscalità

 

Diversi gli interventi in materia fiscale, per lo più concentrati sui meccanismi di regolarizzazione delle violazioni tributarie (riapertura dei termini per l’adesione e la definizione agevolata degli atti di accertamento; precisazioni in tema di regolarizzazione di omessi versamenti da rateizzazione; chiarimenti sullo strumento del ravvedimento operoso speciale, etc.)

In allegato pubblichiamo una prima nota di commento a cura di Confindustria.

 

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