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Legge di bilancio 2021: novita' in materia di IVA ed accise

 

La Legge di bilancio 2021, convertita nella LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 , entrata in vigore, il 1º gennaio 2021, stabilisce in tema di IVA, alcuni interventi:

 

  • per i soggetti trimestrali (soggetti con un volume d’affari non superiore a € 400.000/€ 700.000 in funzione dell’attività, che hanno optato per le liquidazioni periodiche), si allineano i tempi di annotazione delle fatture a quelli di liquidazione dell’imposta;
  • dal 1° gennaio 2022 è eliminato l’esterometro ma le operazioni con l’estero dovranno essere comunicate tramite singole trasmissioni da farsi entro i medesimi termini disposti per la fatturazione. Non si tratta di una reale semplificazione in quanto la norma rende obbligatoria la singola trasmissione a SDI (attualmente facoltativa) con tempi, peraltro, ridotti, al fine di consentire all’Amministrazione di ricevere i dati delle operazioni transfrontaliere nei medesimi tempi di quelle nazionali;
  • si proroga a tutto il 2021 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie, consentendo di poter adempiere all’obbligo fiscale mediante la trasmissione dati al STS;
  • con riferimento alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi viene modificato in diversi punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.Lgs. n. 471/1997. In particolare: 
  • viene previsto che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione;
  • viene posticipato al 1º luglio 2021, la possibilità per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, di assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri;.

 

 

Sempre in tema di IVA, nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta una norma, di interpretazione autentica, che legittima l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le cessioni di alimenti e bevande per l’asporto o con consegna a domicilio. La norma risolve i dubbi emersi negli ultimi mesi a seguito delle contrapposte indicazioni provenienti dal MEF - che nell’attuale situazione emergenziale inquadra le suddette vendite quali attività alternative alla somministrazione di alimenti e bevande - e l’Agenzia delle Entrate che ne aveva, invece, ribadito l’assoggettamento ad aliquota ordinaria (Risposta ad Interpello n. 581/2020).

 

La Manovra chiarisce, poi, la responsabilità solidale del cedente/prestatore per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche anche nei casi in cui la fattura sia emessa per suo conto da terzi ed è alleggerito il regime sanzionatorio concernente la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, rendendolo probabilmente, più coerente al nuovo sistema di trasmissione e alle procedure automatizzate sebbene, non si condivida, l’esclusione dal cumulo giuridico considerato che, per tale adempimento, violazioni continuative sono quasi fisiologiche; inoltre, si chiarisce che la memorizzazione elettronica debba avvenire all’ultimazione della prestazione (non all’effettuazione) recependo i principi di certificazione fiscale.

 

Con il fine di proseguire un percorso avviato da anni volto a contrastare le frodi nel settore dei carburanti con apposite previsioni di automazione dei controlli; si consente, inoltre, di sfruttare i sistemi automatizzati e il sistema di fatturazione elettronica al fine di prevenire le frodi connesse alla figura dell’esportatore abituale, creando un automatismo che previene casi di errata fatturazione in capo al fornitore dell’esportatore abituale non legittimo. L’occasione del dibattito parlamentare sulla Manovra non ha colmato la lacuna relativa all’assenza di interventi sul rimborso delle addizionali sulle accise dell’energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, più volte sollecitato da Confindustria.

 

Con la Legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020), ed in particolare con i commi 452 e 453 dell’articolo 1, è stato introdotto il regime di esenzione, con diritto alla detrazione, per le cessioni di vaccini e tamponi per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, che in precedenza era destinato a durare solo per il 2020, in funzione di articolate regole comunitarie. Il comma 452 esenta, dal 1° gennaio 2021, le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presentano i requisiti previsti dalla Direttiva 79/1998 e dal Regolamento 745/2017, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione. Il comma 453, esenta, a decorrere dal 20 dicembre 2020, le cessioni di vaccini anti-Covid approvati dalla UE o dagli Stati membri, nonché le prestazioni di servizi strettamente connessi.

La Direttiva 2020/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il giorno 11.12.2020, inserendo nella Direttiva Iva 112/2006 il nuovo articolo 129-bis, permette infatti agli Stati membri di introdurre aliquote ridotte o il regime di esenzione con diritto alla detrazione, per la fornitura di vaccini e di dispositivi medico-diagnostici, nonché dei servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi.

 

A tale riguardo si rammenta che per le cessioni di detergenti disinfettanti per mani (come indicato nella circolare 26/E/2020, paragrafo 2.2, e specificato nella risposta n. 625 del 28.12.2020, per “detergenti disinfettanti per mani” il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione) a decorrere dal 1° gennaio 2021 la cessione di detergenti disinfettanti per mani è assoggettata all’aliquota Iva del 5%. Occorre fare riferimento all’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 (che, in tema di cessione di beni mobili, considera rilevante il momento della consegna o spedizione, o il momento del pagamento del corrispettivo o dell’emissione della fattura se antecedenti). Pertanto, saranno esenti Iva le cessioni di beni spedite, consegnate o fatturate o pagate entro il 31 dicembre 2020. In caso di emissione di una nota di variazione nel 2021 in diminuzione di un’operazione esente effettuata dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, la nota di credito sarà esente Iva nel 2021, mentre la nota di variazione in aumento dovrà essere emessa con l’applicazione dell’aliquota Iva al 5%.

 

Per il 2020, al fine di evitare gli effetti delle restrizioni alla circolazione, le compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, beneficiano del regime di non imponibilità IVA per l’acquisizione di dotazioni di bordo e di alcuni servizi destinati agli aeromobili, come già accadeva per quelle compagnie aeree che rispettavano il requisito per il 2019.

 

 

 

Rivolgersi a

Area Fiscale e Societario (int. 231)