L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 509 del 26 luglio 2021, ha precisato che il cessionario italiano può detrarre l'IVA assolta in dogana relativa ai beni importati a titolo di Consignment stock.
Il caso riguarda una società stabilita nel Regno Unito che inviava i propri beni ad un'impresa italiana a titolo consignment stock; quest’ultima assolveva l'IVA in Italia all'atto della importazione dei beni, acquistandone la proprietà solo al momento in cui li prelevava dal magazzino per le proprie esigenze. La società interpellante (GB) chiede di confermare la prassi secondo cui l'impresa italiana può detrarre l'imposta assolta al momento dell'importazione dei beni, pur acquisendone la proprietà solo successivamente, evidenziando al riguardo i dubbi generati da una recente pronuncia della Corte di giustizia UE, (Ordinanza dell'8 ottobre 2020, C-621/19) nella quale era stato affermato che l'IVA pagata all'importazione non è detraibile se l'importatore non acquisisce la proprietà dei beni né sostiene un costo.
L’Agenzia ha confermato che il cessionario italiano, che agisce in qualità di importatore in un contratto di consignment stock, può detrarre immediatamente l’IVA assolta in dogana anche dopo la Brexit, a condizione che:
- i beni presentino un nesso immediato e diretto con la sua attività,
- la dichiarazione doganale venga annotata sul registro degli acquisti.
Ciò anche se nel contratto di consignment stock i beni di proprietà del fornitore extracomunitario sono trasferiti nel deposito del cessionario e il trasferimento della proprietà degli stessi avviene nei confronti di quest’ultimo solo all’atto del prelievo della merce. Il differimento del momento in cui si realizza l’effetto traslativo della proprietà, infatti, non influenza l’esigibilità dell’imposta, in quanto la stessa è comunque accertata, liquidata e riscossa in dogana al momento dell’immissione in libera pratica anche se l’acquirente non è proprietario della merce.
L'IVA assolta sulle importazioni rileva se e nella misura in cui la stessa rappresenti una spesa relativa all’importazione stessa e sia in grado di influenzare il prezzo delle complessive operazioni poste in essere dal soggetto passivo nell'esercizio della propria attività d'impresa.
In base a tali principi, la giurisprudenza unionale ha escluso la detrazione dell'IVA all'importazione assolta da un soggetto IVA trasportatore che non è né l'importatore né il proprietario delle merci. Tale soggetto, infatti, si limita ad assicurare il trasporto e il trattamento doganale nell'ambito della sua attività di trasporto merci con la conseguenza che il valore delle merci trasportate non concorre alla formazione del corrispettivo della prestazione di trasporto.
Ai fini della detrazione è invece necessario che il soggetto che provvede al pagamento dell'IVA in dogana sia anche colui che utilizza i beni importati nell'esercizio della propria attività così da realizzare un nesso diretto ed immediato tra operazioni attive, e operazioni passive, inerenti all'attività d'impresa. Tale nesso immediato e diretto con l’attività svolta è insito nel contratto di consignment stock, in quanto ad assolvere l’imposta in dogana è il futuro cessionario dei beni, che verosimilmente li utilizzerà nell’ambito della propria impresa entro i limiti temporali di stoccaggio previsti dal contratto e in ogni caso inferiori al limite dell’anno di cui all'art. 6, comma 2, lettera d) del D.P.R. n.6 33/72.
Restano pertanto ancora valide le istruzioni fornite con la risoluzione n. 346/E/2008 con la quale l’Agenzia ha precisato che nello schema del contratto di consignment stock, anche se non si è ancora verificato il passaggio di proprietà all’atto dell’importazione, al soggetto passivo italiano, perché "sospeso", spetta comunque il diritto alla detrazione previa annotazione della dichiarazione doganale nel registro IVA acquisti.
Rivolgersi a
Area Fiscale e societario (int. 221)