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IRES premiale - definite le disposizioni attuative

Con la pubblicazione del D.M. 8 agosto 2025 sono state definite le disposizioni attuative della cd. “IRES premiale”, che prevede la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per le imprese che soddisfano specifici requisiti in termini di reinvestimento degli utili e incremento occupazionale, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207). La riduzione dell'aliquota IRES trova applicazione solo per il 2025.

I punti chiave del decreto:

  • Destinatari: tutte le PMI che rispettano precise condizioni su accantonamenti e investimenti.
  • Modalità di richiesta: la misura non è automatica, ma prevede un’ottica di opt-in, in cui le imprese dovranno dichiarare in sede di dichiarazione dei redditi l’adesione all’aliquota premiale.
  • Controlli e obblighi documentali: l’accesso all’Ires ridotta è subordinato a verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate e all’obbligo di mantenere la documentazione che attesti il rispetto delle condizioni previste dal decreto.

 

Soggetti beneficiari

Possono accedere all’IRES premiale:

- Società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici e enti commerciali residenti in Italia.

- Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

- Enti non commerciali, limitatamente al reddito derivante da attività commerciale con contabilità separata.

Sono ammessi all’agevolazione anche i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024, artt. 6 - 37), con applicazione dell’agevolazione sul reddito concordato. In caso di opzione per l’imposta sostitutiva (D.Lgs. 13/2024, art. 20 bis), l’agevolazione si applica solo alla quota imponibile assoggettata a Ires.

Sono esclusi:

- Imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali di natura liquidatoria.

- Soggetti che adottano regimi forfetari o la contabilità semplificata.

 

Requisiti

Per beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES al 20%, l’impresa deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

 

  1. Accantonamento degli Utili

- Accantonare almeno l’80% dell’utile netto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 in una riserva non distribuibile.

- Di tale importo, destinare almeno il 30% (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) a investimenti qualificati.

 

  1. Investimenti Qualificati (Investimenti 4.0 e 5.0)

- Effettuare tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026, investimenti in:

  - Beni strumentali nuovi rientranti nei piani Industria 4.0 (allegati A e B della L. 232/2016).

  - Beni previsti dal piano Transizione 5.0, finalizzati alla riduzione dei consumi energetici.

I beni non possono essere ceduti o delocalizzati all’estero per tutto il c.d. “periodo di sorveglianza” che arriva fino al termine del quinto esercizio successivo a quello di realizzazione dell’investimento.

- L’importo minimo degli investimenti deve essere il maggiore tra:

  - Il 30% dell’utile accantonato.

  - Il 24% dell’utile 2023.

  - €20.000.

 

  1. Incremento Occupazionale

- Mantenere nel 2025 un numero di unità lavorative annue (ULA) almeno pari alla media del triennio 2022–2024.

- Effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2025, pari almeno all’1% dei lavoratori mediamente occupati nel 2024 (comunque almeno una nuova assunzione a tempo indeterminato).

- Non aver fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) nel 2024 e 2025, salvo eventi eccezionali non imputabili all’impresa o ai dipendenti.

 

Per non decadere dall’agevolazione, è necessario:

- Non distribuire la riserva accantonata relativa agli utili 2024 fino al 31 dicembre 2026.

- Mantenere i beni oggetto di investimento per almeno cinque anni dalla loro acquisizione.

 

Benefici attesi:

  • Riduzione significativa del carico fiscale per le imprese aderenti.
  • Incentivo a reinvestire gli utili invece di distribuirli come dividendi.
  • Modernizzazione degli asset aziendali con ricadute su efficienza e competitività.
  • Maggiori risorse per la creazione di nuovi posti di lavoro e consolidamento di quelli esistenti.

 

Cumulo con Altri Incentivi:

L’Ires premiale è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nel rispetto delle regole di cumulo previste dalle normative specifiche che disciplinano ciascun incentivo.

In particolare, è ammesso il cumulo con:

  • il credito d’imposta Transizione 4.0 (L. 178/2020)
  • il credito d’imposta Transizione 5.0 (DL. 19/2024, art. 38)

sempre nel rispetto delle rispettive regole di cumulo, in base alle quali occorre considerare anche il risparmio fiscale derivante dalla non concorrenza di tali crediti d’imposta alla formazione della base imponibile Ires e Irap.

Il DM 8 agosto 2025, all’art. 12, stabilisce che il beneficio dell’Ires premiale spetta “nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa” per gli investimenti 4.0 e 5.0 richiesti come condizione di accesso all’agevolazione.

 

Decadenza dall’agevolazione

La società decade dall’agevolazione, con obbligo di restituzione integrale del beneficio, nei casi di seguito riportati.

  1. Distribuzione degli utili accantonati
  2. Dismissione o delocalizzazione dei beni

Non si decade dall’agevolazione se, entro il periodo d’imposta in cui avviene la dismissione o delocalizzazione all’estero del bene, viene effettuato un investimento sostitutivo 

In caso di decadenza, la società è tenuta a versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’Ires relativo al periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di decadenza. È opportuno sottolineare che l’attivazione di una causa di decadenza determina la perdita integrale del beneficio.

 

 

Per una valutazione dettagliata e personalizzata, si consiglia di consultare il proprio consulente fiscale o il commercialista di riferimento.