Nel mese di marzo 2022 sono stati pubblicati 2 provvedimenti che contengono incentivi per contrastare il rincaro dei costi di energia elettrica e gas.
DECRETO ENERGIA (DL 17/2022)
Il D.L. n. 17/2022 (c.d. Decreto “Energia”), pubblicato in G.U. n. 50 il 1° marzo 2022, contiene alcune misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
- Imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore)
Il Decreto Energia ripropone il credito d’imposta già introdotto dal Decreto “Sostegni-ter” in favore delle imprese energivore, individuate dal DM 21 dicembre 2017.
In particolare, beneficiano dell’ulteriore credito i soggetti che nel primo trimestre del 2022 hanno subìto in media un incremento del costo per kWh (al netto di imposte ed eventuali sussidi) superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Rispetto all’agevolazione introdotta dal Decreto “Sostegni-ter”, il credito d’imposta spetta anche per i costi relativi all’energia prodotta dalle stesse imprese e autoconsumata nel secondo trimestre. In tal caso, per l’incremento del costo per kWh si fa riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e impiegati per produrre l’energia, mentre il bonus è calcolato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia pari alla media del prezzo unico nazionale relativa al secondo trimestre 2022.
L’agevolazione:
- è fruibile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti d’imposta (articolo 1, comma 53, Legge 244/2007, e art. 34, Legge 388/2000);
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir);
- è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che, considerata anche la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non venga superato il costo sostenuto.
- Imprese a forte consumo di gas naturale
Il Decreto introduce un contributo straordinario a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, ossia quelle imprese che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021 e hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume di gas indicato dal medesimo decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici.
Il credito d’imposta è pari al 15% della spesa per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici non termoelettrici e spetta se il prezzo medio di riferimento del periodo è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.
Le caratteristiche del bonus per le imprese gasivore sono le stesse di quello spettante alle imprese energivore:
- fruizione esclusiva in compensazione;
- nessun’applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti;
- nessuna rilevanza fiscale;
- cumulabilità con altre agevolazioni.
- Autotrasporto
Vengono istituiti, per le imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, due crediti d’imposta:
- il primo pari al 15% del costo di acquisto, al netto dell’IVA, del componente AdBlue;
- il secondo pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell’IVA, per l’acquisto di gas naturale liquefatto.
Entrambi i crediti d’imposta devono rispettare le norme europee in materia di aiuti di Stato, possono essere fruiti solo in compensazione, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti, non hanno rilevanza fiscale e sono cumulabili con altre agevolazioni per i medesimi costi, a condizione che non venga superato il costo sostenuto.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Energia” dovranno essere pubblicati i decreti interministeriali per definire criteri e modalità di attuazione e fruizione.
- Aliquota IVA temporanea del 5%
Con la pubblicazione del Decreto 17/2022 viene riproposta l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 . Tale misura è già stata adottata per gli ultimi tre mesi del 2021 con il Decreto “Taglia bollette” (D.L. 130/2021).
DECRETO DL 21/2022
Con la pubblicazione in G.U. del D.L. 21 marzo 2022 vengono rafforzate ed estese alcune delle misure già attuate con il D.L. 01 marzo 2022 n. 17 ed il D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 finalizzate a sterilizzare almeno in parte gli aumenti dei prezzi di mercato dell'energia elettrica e del gas naturale a favore di tutte le utenze sia domestiche che relative ad aziende manifatturiere.
- Imprese energivore – incremento % credito d’imposta
A favore delle utenze relative ad aziende considerate energivore ai sensi del D.M. MI.S.E. del 21.12.2017 e che abbiano sostenuto un costo di approvvigionamento dell'energia elettrica relativamente alla sola componente “energia” della bolletta - calcolato come media del I trimestre del 2022 - superiore del 30% rispetto allo stesso costo del I trimestre del 2019 (sempre calcolato come media del trimestre in questione), il contributo straordinario in termini di credito d'imposta riconosciuto dall'art. 4 del D.L. 01 marzo 2022 n. 17 viene incrementato dal 20% al 25% del valore della componente energia effettivamente sostenuta in bolletta nel II trimestre del 2022.
- Imprese diverse da quelle energivore – istituzione credito d’impsta
Per le utenze elettriche relative ad imprese con potenza contrattuale disponibile pari o superiore a 16,5 kWh non energivore, invece, è riconosciuto un analogo contributo straordinario in termini di credito d'imposta pari al 12% sempre della spesa sostenuta per la sola componente energia effettivamente sostenuta in bolletta nel II trimestre del 2022 e sempre alle stesse condizioni di incremento dei costi di approvvigionamento.
- Imprese gasivore – incremento % credito d’imposta
A favore delle utenze relative ad aziende considerate a forte consumo di gas naturale, cioè quelle che operano nei settori di attività economica dell'Allegato 1 del D.M. M.I.T.E. 21 dicembre 2021 n. 541 e che hanno consumato nel primo trimestre dell'anno 2022 un quantitativo di gas per usi energetici (al netto dei consumi per usi termoelettrici) non inferiore al 25% di 1 GWh (ovvero 94.582 Sm3 considerando un potere calorifico del gas naturale pari a 10,57275 kWh/sm3), il contributo straordinario in termini di credito d'imposta riconosciuto dall'art. 5 del D.L. 01 marzo 2022 n. 17 viene incrementato dal 15% al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, se e solo se il prezzo medio di riferimento del gas abbia subito nel primo trimestre del 2022 un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio di riferimento del primo trimestre dell'anno 2019. Il prezzo medio di riferimento è calcolato come media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero pubblicati sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (G.M.E.).
- Imprese diverse da quelle gasivore – istituzione credito d’imposta
Per le utenze di gas naturale relative ad imprese non gasivore (cioè diverse da quelle di cui sopra), invece, è riconosciuto un analogo contributo straordinario in termini di credito d'imposta pari al 20% sempre della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale effettivamente sostenuta per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel II trimestre del 2022 e sempre alle stesse condizioni di incremento dei costi di approvvigionamento.
I crediti di imposta devono essere utilizzati entro la data del 31 dicembre 2022, sono usati esclusivamente in compensazione e non concorrono a formare reddito d'impresa né a formare la base imponibile dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), sono, inoltre, cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi purché non si superi il valore complessivo dei costi sostenuti.
Inoltre i crediti di imposta in questione sono cedibili per l'intero ammontare dalle imprese beneficiarie a favore di altri soggetti compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva ulteriore cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d'imposta - le cui modalità operative saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - , le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione comprovante la sussistenza de presupposti che danno diritto al credito d'imposta.
- Rateizzazione bollette consumi energetici maggio - giugno
L’articolo 8 prevede il riconoscimento del diritto per le imprese con sede in Italia di richiedere ai propri fornitori di energia elettrica e gas naturale, indipendentemente dalle specifiche previsioni contrattuali, la rateizzazione del pagamento degli importi dovuti per i consumi energetici fatturati relativi ai mesi di maggio e giugno 2022 fino ad un numero massimo non superiore a 24 rate mensili.
RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 21 MARZO 2022 – CODICE TRIBUTO PER CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE
Con comunicato pubblicato il 21 marzo 2022 l'Agenzia delle Entrate rende noto il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d'imposta nella misura del 20% del valore della componente energia effettivamente sostenuta in bolletta nel I trimestre del 2022 riconosciuto nel D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 a favore delle imprese energivore che abbiano sostenuto un costo di approvvigionamento dell'energia elettrica relativamente alla sola componente “energia” della bolletta - calcolato come media del IV trimestre del 2021 - superiore del 30% rispetto allo stesso costo del IV trimestre del 2019 (sempre calcolato come media del trimestre in questione).
Tale codice è “6960” e dovrà essere inserito nel modello F24 - da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici della stessa Agenzia - nella sezione “erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure nei casi in cui il soggetto debba procedere al riversamento dell'agevolazione nella colonna “importi a debito versati”.