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Incentivi contro il caro energia - Aggiornamento

Codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti con Risoluzione del 14 aprile 2022 i codici tributo per le aziende che intendono usufruire dei crediti d’imposta previsti dai D.L. 21 marzo 2022 n. 21 e D.L. 01 marzo 2022 n. 17 e relativi al secondo trimestre 2022 finalizzati a garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas (cfr. nostra circolare n. 334 del 24/03/2022)

 

I codici tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono:

  • 6961” - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
  • 6962” - credito d’imposta a favore delle imprese gasivore(secondo trimestre 2022);
  • 6963” - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
  • 6964” - credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (secondo trimestre 2022).

 

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate precisa che

  • il termine del 31 dicembre 2022si applica anche al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal D.L. Sostegni-ter (n. 4 del 27 gennaio 2022) e relativo al primo trimestre 2022 per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960”.
  • i crediti d’imposta di cui sopra sono utilizzabili in compensazione anche nel corso del trimestre di competenza a condizione che le spese in riferimento alle quali vengono calcolati siano state effettivamente sostenute e documentabili mediante ricevimento della fattura d’acquisto.
  • i crediti d’imposta di cui sopra sono usati esclusivamente in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi entro il 31 dicembre 2022 e non concorrono a formare reddito d’impresa né a formare la base imponibile dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86)
  • tali crediti sono, inoltre, cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi (nel limite del valore complessivo dei costi sostenuti).

 

Inoltre, i crediti di imposta sono cedibili per l’intero ammontare dalle imprese beneficiarie a favore di altri soggetti compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva ulteriore cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In caso di cessione del credito d’imposta - le cui modalità operative saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione comprovante la sussistenza de presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Tale visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3 del DPR 22 luglio 1998 n. 322. Il soggetto cessionario può utilizzare il credito d’imposta ceduto con le stesse modalità con cui sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ed entro la data del 31 dicembre 2022.

 

Si rimane in attesa di una circolare di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate su numerosi aspetti ancora in dubbio con riferimento al calcolo dell’ammontare del credito d’imposta e alla procedura di confronto dei costi medi per verificare l’ammissibilità.

 

 

Incentivi per imprese energivore e gasivore - primi chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate fornisce, mediante una FAQ (cfr. sito), primi chiarimenti sulle modalità applicative dei crediti d’imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di gas naturale e di energia elettrica.

Secondo quanto chiarito dell'Agenzia delle Entrate, i crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti, le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’art. 109, TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.

 

Il supporto di Confindustria Alto Milanese

L’Associazione ha progettato un servizio di prima assistenza ad hoc per le imprese finalizzato a comprendere, per ogni tipologia di impresa e per ogni fornitura (gas metano ed energia elettrica):

  • se ricorrono i benefici
  • l’entità dei benefici stessi.

Le aziende interessate a ricevere questa assistenza possono rivolgersi all’associazione (Area Energia). Per effettuare la valutazione sarà poi necessario fornire:

  • (per le imprese energivore) copia di cortesia delle fatture di fornitura di energia elettrica (quelle ad oggi emesse) dei periodi: primo e quarto trimestre 2019, quarto trimestre 2021, primo e secondo trimestre 2022;
  • (per le imprese non energivore): copia di cortesia delle fatture di fornitura di energia elettrica (ad oggi disponibili): primo trimestre 2019, primo e secondo trimestre 2022;
  • (per tutte le imprese siano a forte consumo di gas metano, sia non a forte consumo di gas metano): copia di cortesia delle fatture (ad oggi disponibili) di fornitura di gas metano: primo trimestre 2019, primo e secondo trimestre 2022.

 

 

Rivolgersi a

Area Fiscale e Societario (int. 231)