L’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 16 giugno 2022, pubblica i primi chiarimenti relativi al contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta a favore delle aziende a fronte dei costi sostenuti per l’acquisto del gas naturale.
Si seguito sinteticamente i contenuti dei chiarimenti:
- perimetro soggettivo delle aziende che possono essere definite gasivore e, pertanto, beneficiare delle aliquote specifiche riconosciute per tale categoria di imprese. Sono considerate imprese “gasivore” le imprese:
- che abbiano consumato per soli fini energetici una quantità di gas naturale nel trimestre di riferimento pari ad almeno 250 MWh (ovvero il 25% del livello indicato nella definizione ministeriale di 1 GWh/anno);
- che operano nei settori di attività economica riportati nell’allegato I del DM MITE n. 541 del 21 dicembre 2021 (settori con un indice di intensità negli scambi internazionali non inferiore al 4%).
- conferma che il credito d’imposta viene riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media relativa al trimestre precedente a quello di riferimento dei prezzi del Mercato Infragiornaliero del Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
- il credito d’imposta è riconosciuto anche a favore delle imprese neocostituite, dal momento che la verifica dell’aumento dei costi sostenuta per l’acquisto del gas naturale va effettuata sempre e soltanto con riferimento alla variazione della media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero del Gas gestito dal GME.
- viene confermato il principio che il credito d’imposta è riconosciuto solo e soltanto sui costi relativi all’acquisto della componente gas, ovvero quella che solitamente va sotto la denominazione di materia prima gas, escludendosi dal calcolo i costi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura oltre ai cosiddetti oneri di sistema afferenti il sistema del gas. I costi sostenuti per l’acquisto del gas naturale devono essere riferiti solo ed esclusivamente agli usi diversi da quelli termoelettrici (va escluso, pertanto, il costo per l’acquisto di gas finalizzato ad alimentare impianti di produzione di energia elettrica, mentre può essere incluso quello per l’acquisto di gas utilizzato come carburante di motori anche di veicoli di proprietà aziendale, escludendosi in ogni caso i soggetti rivenditori di gas naturale in quanto non utilizzatori effettivi del gas stesso). Qualora dovessero subentrare conguagli per rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
Diversamente, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per rettifica può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, immediatamente fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante. Resta fermo che il termine ultimo per l’utilizzo del maggior credito d’imposta in compensazione è il 31 dicembre 2022;
- per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta (non è ammesso il rimborso ma la cessione per l’intero importo del credito a determinate categorie di soggetti quali banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo ed imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia), in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo assegnato deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento del costo, nel formato “AAAA”. In caso di utilizzo in compensazione del credito d’imposta non trovano applicazione:
- il limite annuale di € 250.000 applicabile ai crediti d’imposta agevolativi;
- il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro
- l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come il credito d’imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che il credito può essere compensato, anche per importi superiori a € 5.000 annui, senza l’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)