È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 297 del 15.12.2021 il decreto 06.10.2021 del ministero della Transizione Ecologica, recante le modalità di fruizione del credito d’imposta sui prodotti da riciclo e riuso, introdotto dall’articolo 26-ter D.L. 34/2019 (cfr. pagina sito Mite).
Le risorse complessivamente a disposizione ammontano a 10 milioni di euro.
L’agevolazione riguarda le spese sostenute nell’anno 2020 in relazione all’acquisto di:
- a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
- b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Soggetti beneficiari
Imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni sopra indicati nell’esercizio dell’attività economica o professionale.
Requisiti tecnici e certificazioni dei prodotti
- un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.
Le certificazioni dovranno essere allegata alla domanda di accesso all’agevolazione
Agevolazione
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di € 10.000 per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della Transizione ecologica.
A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Per espressa previsione normativa, il credito non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e ai fini del limite annuale di € 250.000 posto per l’utilizzo dei crediti da quadro RU (articolo 1, comma 53, L. 244/2007).
Modalità e termini di presentazione delle richieste
L’invio delle domande di accesso al contributo può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile al link http://padigitale.invitalia.it dalle ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2022.
L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa, ovvero dal titolare di reddito di lavoro autonomo richiedente.
Per accedere alla procedura informatica è necessario avere un’utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attiva.
Per accedere alla procedura il soggetto proponente dovrà entrare nell’area riservata eseguendo il login e quindi accedere alla sezione specifica relativa alla misura “Bando prodotti riciclati”.
L’istanza telematica, firmata digitalmente, richiede le seguenti informazioni:
- l’ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a ciascuna delle categorie di beni di cui sopra;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di beni.
Le domande saranno accolte, previa verifica dei requisiti previsti, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Entro 90 gg dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero della transizione ecologica comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell’agevolazione.
L’effettività del sostenimento delle spese e dell’impiego o della destinazione dei beni, nell’esercizio dell’attività economica e professionale, devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
L’agevolazione in argomento non è cumulabile con quella prevista dall’articolo 1, comma 73, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ovvero il credito d’imposta nella misura del 36%, a beneficio delle imprese che hanno sostenuto spese, negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)