Con provvedimento n. 311557 del 24 settembre 2020 Agenzia delle Entrate ha disposto lo slittamento al 28 febbraio 2021 del termine per aderire al servizio di consultazione e conservazione delle fatture elettroniche.
Contestualmente l’Agenzia delle Entrate comunica le nuove funzionalità relative all’utilizzo di “web service”, la piattaforma per lo scambio dei dati sulla fatturazione elettronica con il Servizio di interscambio (SdI), recependo le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria.
Nuove funzionalità dell’utilizzo “web service”
Attraverso la nuova funzione il sistema è in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente.
È previsto anche un servizio per il re-inoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto.
Tale funzionalità di re-inoltro per le fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito”, interverrà, se l’operazione va a buon fine, impostando automaticamente la data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali (sostanzialmente, quindi, si tratta di un riallineamento).
Nuove specifiche tecniche di fattura elettronica ed esterometro
Dal 1° ottobre 2020 sono utilizzabili, per l’invio a SDI delle fatture elettroniche e dell’esterometro (in via facoltativa), le specifiche tecniche, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio.
Attualmente, non esiste nessun chiarimento riguardante le nuove specifiche tecniche.
Ci sono due nuovi codici per la fattura differita: TD24 per quella emessa comunemente a seguito di cessioni documentate da ddt e per prestazioni di servizi documentate con documenti assimilabili al ddt, e TD25 per la fattura emessa dal promotore di una operazione triangolare.
La necessità di individuare la prima tipologia di fattura differita potrebbe essere dettata dal fatto che, differentemente da una fattura immediata, la stessa potrebbe essere datata in un mese, ma dover confluire nella liquidazione del mese precedente, cioè quello di consegna o spedizione della merce. La seconda tipologia di fattura differita, invece, deve confluire nella liquidazione del mese di emissione, il quale è tuttavia quello successivo a quello di consegna o spedizione.
Un nuovo campo è stato istituito per gestire le autofatture per splafonamento (TD21); attualmente si ritiene che tale operazione vada gestita con il codice TD20, utilizzabile per la “autofattura denuncia”, dove si deve indicare, come “cedente/prestatore”, colui che ha emesso la fattura senza IVA che ha portato allo splafonamento.
Dalla lettura dei nuovi codici errore presenti nelle specifiche tecniche emerge che nell’autofattura per splafonamento con codice TD21 non devono più essere riportati gli estremi del fornitore, ma sia come “cedente/prestatore”, che come “cessionario/committente” deve essere indicato il soggetto che emette il documento.
Sempre riguardo alla “natura documento”, è stato istituito il codice TD27, per la fattura per cessioni gratuite senza rivalsa o per autoconsumo. In questi casi, si emette in genere una autofattura nella quale si risulta sia come cedenti/prestatori che come cessionari/committenti, ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse. Tale codice dovrebbe quindi consentire al sistema dell’Agenzia di inserire tale documento nel quadro VE ma non nel VF.
Inoltre è stato istituito il codice TD26, cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni, che servirà per la compilazione del campo VE40 della dichiarazione IVA. Questo campo serve per la corretta determinazione del volume d’affari, e, a sua volta, il volume d’affari, serve ad esempio per determinare se ci sono le condizioni per chiedere rimborsi e compensazioni dell’IVA a credito.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)