L’Agenzia delle Entrate con Circolare del 13 luglio 2022 ha fornito risposte a molti dei dubbi segnalati dagli operatori in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero.
Conseguentemente, in data 15 luglio, è stata aggiornata la “Guida alla compilazione FE ed esterometro (versione 1.7)”.
Entrambi i documenti sono scaricabili dalla pagina del sito web dell’Agenzia delle Entrate al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’esterometro
L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che l’obbligo concernente il nuovo “esterometro” ha per oggetto la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono esonerate da tale obbligo comunicativo solo:
- le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
- le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche via SdI;
- le operazioni non superiori a 5.000,00 euro (per ogni singola operazione), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente, ai fini IVA in Italia (quindi nel caso di operazioni passive).
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di tale adempimento, sono obbligati all’invio al SdI tutti i contribuenti soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato obbligati alla fattura elettronica. Con l’occasione ricordiamo che dal 1° luglio 2022 sono obbligati anche i contribuenti in regime di franchigia (forfetari e regime di vantaggio) e gli enti non commerciali in regime fiscale ex Legge n. 398/91, qualora tali soggetti nel 2021 abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, di ammontare superiore a 25.000,00 euro. Per i soggetti sopra citati che invece hanno conseguito un fatturato inferiore, l'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2024.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate precisa che gli enti non commerciali del Terzo Settore sono inclusi nell’obbligo per le sole operazioni realizzate nell’ambito della sfera commerciale.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo dell’esterometro, viene confermato che la trasmissione dei dati deve riferirsi non solo alle operazioni in cui la controparte è un operatore economico, ma anche a quelle in cui la controparte estera sia un soggetto privato consumatore.
Vanno inoltre inviate al SdI anche le fatture aventi per oggetto operazioni non rilevanti ai fini IVA, per carenza dei presupposti oggettivi e quelle extraterritoriali (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/72), fatta eccezione in quest’ultimo caso per gli acquisti di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione (ammontare che si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta). Infatti, a differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT, l’esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.
Ai fini dunque dell’adempimento dell’obbligo comunicativo:
- è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
Con riferimento alle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale di esportazione e importazione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che non sussiste per legge alcun obbligo di inviare al SdI i dati di tali operazioni. La mancanza di un obbligo non si traduce in divieto. L’Agenzia consiglia tuttavia di evitare di trasmettere al SdI i dati delle fatture di esportazione e importazione per non incorrere nel rischio di duplicazione delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della precompilazione dei registri, della LIPE e della dichiarazione annuale IVA.
Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che per ogni operazione transfrontaliera deve essere trasmesso al SdI il file XML conforme alla versione 1.7 delle specifiche tecniche pubblicate con Provvedimento n.374343/2021. Conseguentemente, su tale file il SdI effettua i controlli formali, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura previsti dall’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/1972. Per questi ultimi, come la “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione”, i dati contenuti nella fattura analogica emessa/ricevuta extra-SdI devono essere coerenti con quelli riportati nel file XML da trasmettere al SdI. Tuttavia, non è richiesta una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi venduti o acquistati.
Più in particolare viene precisato che, qualora il file XML da trasmettere al SdI per l’esterometro sia generato utilizzando un software diverso da quello in uso per generare le fatture elettroniche da emettere nei confronti dei clienti italiani, il campo relativo alla descrizione (2.2.1.4) può essere valorizzato, in via semplificativa, riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa.
Le stesse modalità valgono per l’invio al SdI del file xml delle operazioni passive. Anche in tale caso il campo relativo alla descrizione può essere valorizzato, in via semplificativa, riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.
Tempistica di invio al SdI dei dati
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il SdI nel formato XML della fattura elettronica. Con riferimento alla tempistica, la Circolare n. 26/2022 precisa che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni rese nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Ciò anche in presenza di fattura anticipata.
La trasmissione del file contenente i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (TD17, TD18, TD19) deve essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Non vi è pertanto un termine unico fisso di invio, ma un termine “mobile”, legato a quello di emissione delle fatture per le operazioni attive e nel caso degli acquisti (in assenza del documento) al momento di effettuazione delle operazioni.
Esemplificando, in caso di cessione intracomunitaria - per la quale la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione - la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (si pensi ad una cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed invio dei dati operato il 10 novembre 2022). Il termine di emissione della fattura deve essere rispettato anche per la trasmissione dei dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette a IVA in quanto effettuate al di fuori dell’UE.
Qualora, invece, si sia in presenza di acquisti di servizi ricevuti da un soggetto extracomunitario, se il documento comprovante l’acquisto manca o non perviene tempestivamente, la trasmissione deve essere comunque effettuate entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, che nel caso dei servizi “generici” è da individuarsi con la data di ultimazione della prestazione o, se di carattere periodico o continuativo, data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente a tali eventi è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi “generica” si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
Rispondendo ad uno specifico quesito, infine, l’Agenzia delle Entrate precisa che i file XML TD17 TD18 e TD19, unitamente alle ricevute generate da SdI al momento del loro invio/ricezione, costituiscono prova dell’avvenuta trasmissione dell’esterometro. Va notato, tuttavia, che tra i file TD17, TD18 e TD19 sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure ai fini sostitutivi delle fatture. In tali ultimi casi (fini sostitutivi) – tipicamente legati all’acquisto di servizi o beni da un soggetto extra UE, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, i file costituiscono ad ogni effetto “autofatture”, con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.). Pertanto, in detta ipotesi l’invio al SdI del file XML sostituisce l’obbligo di autofatturazione di cui all’ art.17, comma 2, del D.P.R. n. 633/72.
Nei casi invece per i quali esistono documenti originari (quali ad esempio le fatture comunitarie), fermo l’assolvimento dell’obbligo integrativo degli stessi e di quello comunicativo dell’esterometro, i file XML TD17, TD18 e TD19 trasmessi non sostituiscono le fatture originarie. In ogni caso viene ribadito che gli obblighi di integrazione/autofatturazione, sono autonomi rispetto a quelli di trasmissione dei dati al SdI, tramite i relativi file XML TD17, TD18 e TD19, e come tali sono sanzionati in modo autonomo e distinto. Ciò anche se è possibile con un unico adempimento soddisfare entrambi gli obblighi. Infatti, è possibile adempiere all’obbligo di integrazione/autofatturazione sia in forma analogica che mediante trasmissione al SdI dei file XML TD17, TD18 e TD19, nel rispetto della tempistica di integrazione/autofatturazione di cui agli artt.17, comma 2, del D.P.R. n. 633/72 e 46 e 47 del D.L. n. 331/93.
L’unica eccezione è rappresentata dagli acquisti di beni provenienti da San Marino fatturati senza IVA dal fornitore sammarinese, per i quali l’Agenzia precisa che l’integrazione della fattura ai fini IVA deve avvenire obbligatoriamente via SdI mediante invio del file xml TD19 con l’aliquota e la relativa imposta.
Conservazione
L’Agenzia delle Entrate precisa che se il soggetto residente, o stabilito in Italia, emette nei confronti del proprio cliente estero una vera e propria fattura elettronica attraverso il SdI, indicando nel file XML il codice destinatario comunicato dal cliente, la fattura deve essere conservata obbligatoriamente in modalità elettronica. Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI, (nel file XML è stato inserito il codice destinatario convenzionale “XXXXXXX”), ai fini della conservazione si applicano la disposizione di cui all’art. 39, comma 3, terzo periodo, del D.P.R. n. 633/72 in base alle quale il documento, che va comunque conservato, potrà esserlo in modalità elettronica.
Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l’autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i relativi codici vi è obbligo di conservazione in modalità elettronica, che si traduce in mera possibilità in presenza di un documento analogico o elettronico emesso/ricevuto extra SdI. Bisogna inoltre tenere conto che l’integrazione via SdI delle fatture estere ricevute da canali diversi dal SdI, non esclude che anche queste ultime vadano correttamente conservate (in forma analogica od elettronica) e che la conservazione del file XML trasmesso al SdI non può ritenersi sostitutiva della conservazione elettronica delle fatture ricevute in formato cartaceo o elettronico extra SdI.
È tuttavia possibile ritenere integrato l’obbligo di conservazione sostitutiva qualora, nel caso di operazioni passive, al file XML con codice TD17, TD18 o TD19, sia allegata la fattura del fornitore estero e il contribuente abbia sottoscritto l’accordo del servizio gratuito di conservazione elettronica messo a disposizione dall’Agenzia nel portale Fatture e Corrispettivi.
In ultimo l’Agenzia delle Entrate rimarca il fatto che i file XML e le relative ricevute creati per adempiere all’obbligo comunicativo dell’esterometro devono comunque essere conservati elettronicamente in quanto documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. A tale ultimo proposito nella Circolare viene ribadito che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione elettronica messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tutti i documenti informatici transitati via SdI, sono automaticamente oggetto di conservazione elettronica a norma di legge da parte di quest’ultima.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231) e Area internazionalizzazione (int. 221).