Il Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 - art. 37, prevede l’obbligo di segnalare il proprio domicilio digitale, ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, nel rispetto della disciplina europea e del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).
L’obbligo riguarda tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale, (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), che
- non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), al Registro Imprese dalle Camere di Commercio
- il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio,
- il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo
La mancata comunicazione comporterà
- l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e
- una sanzione amministrativa, in misura da € 206,00 fino a € 2.064,00 (da € 30,00 a € 1548,00 per le imprese individuali).
L’iscrizione dell’indirizzo del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Vi suggeriamo di verificare, al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra, che i vostri indirizzi Pec siano attivi e funzionanti.
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231)