Con il provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune novità in materia di dichiarazioni d’intento. In particolare, dal 2 marzo i fornitori degli esportatori abituali trovano nel proprio “cassetto fiscale” le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento rilasciate dai clienti che intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del D.P.R. 633/1972.
L’Agenzia ha aggiornato anche il modello di dichiarazione d’intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il modello aggiornato si differenzia sostanzialmente per l’eliminazione dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo e dell’anno di riferimento assegnato alla dichiarazione da trasmettere. Esso dovrà essere utilizzato a partire dal 2 marzo 2020, ma l’utilizzo del precedente modello (approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016) è comunque consentito fino al 27 aprile 2020 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento del 27 febbraio 2020).
Ricordiamo infine che, in base alle nuove regole in vigore dal periodo d’imposta 2020, gli adempimenti a carico degli operatori sono i seguenti:
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l’esportatore abituale è tenuto soltanto ad inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Non è più tenuto a numerare progressivamente la dichiarazione d’intento emessa e a conservarla ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72 né a consegnarla, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica, al proprio fornitore o in Dogana. Per le importazioni, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare l’operatore dalla consegna in Dogana di copia cartacea sia delle dichiarazioni che delle ricevute di presentazione;
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il fornitore/prestatore dell’esportatore abituale, al fine di poter emettere le fatture senza l’applicazione dell’IVA, deve verificare la trasmissione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. In particolare, potrà accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, consultando il proprio “Cassetto fiscale”;
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il fornitore deve indicare sulla fattura emessa in regime di non imponibilità ai sensi del’art.8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.633/72 gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente (composto da 17 caratteri +6 caratteri progressivi), ma non è più tenuto a numerare progressivamente l’eventuale dichiarazione di intento ricevuta;
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verrà meno l’obbligo per il fornitore di riepilogare nella dichiarazione annuale IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute;
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il fornitore e l’esportatore abituale acquirente non dovranno più annotare in apposito registro o nel registro IVA vendite entro i 15 giorni successivi a quello di emissione/ricevimento le dichiarazioni d’intento rispettivamente emesse e ricevute.
Il fornitore che effettuerà cessioni o prestazioni in regime di non imponibilità IVA senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento da parte del cliente esportatore abituale, sarà punito con la sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta (e non più con la sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro)
Rivolgersi a
Area Fiscale e Societario (int. 231 - 221).