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Decreto Sostegni Contributo a fondo perduto - Modello e istruzioni per la richiesta a partire dal 30 marzo 2021

Con provvedimento del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19” di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 (cfr. pagina dedicata sito Agenzia delle Entrate)

 

Chi può accedere

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

Due i requisiti per accedere al sostegno:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro
  • aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. 

 

Come si calcola il contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

È garantito un contributo minimo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare € 150.000.

Il contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus,

  • è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’IRAP
  • non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

 

Come richiedere il contributo

Il bonus va richiesto online compilando un modulo a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021. L'orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un'apposita comunicazione.  

Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

 

Opzione contributo a fondo perduto/credito d’imposta

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e corrispettivi”.

 

 

Rivolgersi a

Area Fiscale e Societario (int. 231)