Il DL 73/2021 c.d. "Sostegni bis" recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, è stato convertito nella Legge 106/2021 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (25/07/2021).
Tra le disposizioni previste dal citato decreto, vengono introdotte novità in materia di
- AGEVOLAZIONI
- CREDITI D’IMPOSTA
- IVA
- Novità in materia di agevolazioni
Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita iva (art. 1)
Viene introdotto un contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza da Covid-19.
Nello specifico il contributo in esame può essere suddiviso in 3 diverse tipologie:
- un contributo “automatico” di importo pari a quello erogato con il DL “Sostegni” - viene riconosciuto a tutti i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data del 26 maggio 2021e che hanno già beneficato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni;
- nel caso fosse più conveniente un contributo “alternativo" calcolato su di un differente arco temporale - viene riconosciuto a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel corso del 2019(per i soggetti c.d. “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all’ammontare mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di beneficare del contributo alternativo in esame, sarà necessario presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita istanza entro il 2 settembre 2021 ;
- un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea correlato al risultato economico dell’esercizio - spetta qualora vi sia un peggioramentodel risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in funzione a una determinata percentuale definita con specifico decreto del MEF ed è destinato ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte e professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021 che siano residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e che abbiano ricavi/compensi nell’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro
Per i soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’art. 32 del TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi (di cui all’art. 54, comma 1, del citato TUIR) superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), in possesso degli altri requisiti richiesti per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del DL Sostegni 1 (D.L. 41/2021) o del predetto contributo “alternativo”.
- Novità in tema di crediti d’imposta
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 4)
Viene prevista la proroga e l’estensione del c.d. “bonus affitti”, ossia la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda. Nello specifico, viene prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021 la possibilità di beneficiare del credito d’imposta. Inoltre, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi nel periodo d’imposta 2019 non superiori a 15 milioni di euro nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), spetta un credito d’imposta (nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda) in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. In sede di conversione è stata introdotta una norma dispone che il credito d'imposta è esteso (nelle diverse misure del 40% del canone relativo alla locazione di immobili a uso non abitativo e del 20% dei canoni per affitto d’azienda) alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Il beneficio è riconosciuto in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021 e spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. Il beneficio spetta, anche in assenza dei requisiti indicati, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Credito d’imposta per il settore tessile e moda (art. 8)
Viene esteso, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta introdotto, per il solo periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) a favore degli esercenti attività d’impresa nel settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.
Tale agevolazione prevede un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta in esame devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa. Le risorse del fondo sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali.
Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive (art. 10 c. 1 e 2) - Viene previsto che il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive si applica anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021.
Credito d’imposta per pagamenti elettronici (art. 11 bis c. 10 - 12)
In sede di conversione sono stati introdotti specifici crediti d’imposta riguardanti:
- le commissioni maturate relativamente ai pagamenti elettronici;
- l'acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici;
- l'acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Credito d’imposta per le società benefit (art. 19-bis) - Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta per le società benefit, per le spese di costituzione o trasformazione in società benefit (spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese, spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit)
Credito d’imposta per beni strumentali nuovi (art. 20) - Viene confermata la possibilità a tutti i soggetti di utilizzare in un’unica soluzione il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ordinari diversi da quelli “Industria 4.0”.
Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello di propri dipendenti (art. 48-bis) – È stata introdotta un’agevolazione per le imprese che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti solari). Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25%, nel limite massimo complessivo delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese: sostenute, fino all'importo massimo di € 30.000 per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione. Tale attività è da realizzarsi attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento, della durata minima di 6 mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti previsti dal Piano nazionale industria 4.0. Con decreto interministeriale da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative.
Credito d’imposta per l’acquisizione di competenze manageriali (art. 60-bis) - Viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che sostengono finanziariamente tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private. Lo scopo dell’agevolazione è sostenere l'investimento in capitale umano al fine di promuovere l'inserimento di giovani neolaureati nel sistema produttivo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione , e spetta fino al: 100% per le piccole e micro imprese, 90% per le medie imprese, 80% per le grandi imprese, dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di € 100.000.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari (art. 67 c. 10-12) - È previsto che per gli anni 2021 e 2022, sia concesso: a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, e su radio e tv; entro il limite massimo di 90 milioni di euro (65 per la stampa, 25 per radio e tv); nel rispetto del regolamento “de minimis”.
Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.
Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di concessione pubblicitaria (Art. 67-bis) – È previsto per l’anno 2021 un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi.
- Novità in materia di IVA
Nota di variazione IVA nelle procedure concorsuali (art. 18) - In sede di conversione vengono confermate le modifiche apportate all’art. 26 del Dpr 633/1972, relativo alla disciplina delle modalità di correzione, ai fini IVA, dell’imponibile e dell’imposta, in riferimento alle nuove regole applicabili per l’emissione della nota di variazione in diminuzione a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo da parte del cessionario o committente assoggettato ad una procedura concorsuale. La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2021).
Aliquota IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche (art. 31-ter) - In sede di conversione viene introdotta la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati ad essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina, integralmente finanziati dall’Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro. La disposizione è applicabile in via transitoria dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
Trasmettiamo in allegato la presentazione realizzata dall’Area Politiche Fiscali di Confindustria sulle misure del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Sostegni bis). Nel documento si ripercorrono i tratti salienti delle principali misure fiscali introdotte dal decreto.
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Area Fiscale e Societario